Il tema della responsabilità medica è certamente molto dibattuto. In questo articolo, al di là di un breve premessa sui presupposti giuridici, si vuole proporre un diverso punto di vista. In particolare si vuole criticare motivatamente i criteri con cui il danno biologico viene liquidato, criteri che portano a concludere che nel nostro ordinamento la salute, ad oggi, non viene congruamente tutelata. Andiamo con ordine.
Sotto il profilo probatorio l’onere di una difesa di un danneggiato in un caso di responsabilità medica è unicamente quello di dimostrare il rapporto di cura, il danno ed il relativo nesso causale. Onere che usualmente si assolve con l’acquisizione della cartella clinica e con relative perizie che possono essere anche demandate al Tribunale prima di procedere con una causa vera e propria. Ciò avviene attraverso lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo. In merito alla colpa medica vera e propria è invece sufficiente la mera allegazione della stessa, spetterà invece all’azienda ospedaliera dimostrare che l’evento si è verificato per causa ad essa non imputabile. La fattispecie, infatti, rientra nel novero delle responsabilità di natura tipicamente contrattuale. Trattasi della responsabilità ospedaliera fondata sul cd. “contratto sociale” come ribadito dalla Cassazione anche con recente sentenza n. 1620/2012 che di fatto ha semplicemente richiamato i principi già inquadrati dalle Sezioni Unite con precedente pronuncia 577/2008.
Il contratto in oggetto, denominato anche di “spedalità”, ha natura autonoma ed atipica, può essere definito come negozio a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, appunto il paziente. L’obbligo di diligenza incombente sul medico è particolarmente qualificato ex art. 1176 comma secondo c.c. in quanto “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” e dunque va ben oltre quella generalmente prevista del cd. buon padre di famiglia (Cfr. tra le tante Cass. Civ. Sez. III, 22/10/2014, n. 22338). A tale diligenza qualificata si aggiungono le obbligazioni accessorie di protezione. L’azienda ospedaliera ovviamente risponde dell’imperizia del personale sanitario ex art. 1228 c.c.
Ma dopo questa brevissima premessa veniamo al nocciolo del tema che si vuole affrontare, ovvero i criteri di liquidazione delle lesioni determinati da responsabilità medica. E’ noto che il criterio di liquidazione del danno biologico comunemente accettato in giurisprudenza è quello cd. “tabellare”, ovvero alcuni Tribunali hanno predisposto dei criteri di calcolo che determinano in base ad età della vittima e percentuale di invalidità il valore per ogni punto di invalidità conseguito. In questa sede, si vuole lanciare una forte critica a tale sistema risarcitorio, critica che a mio avviso trae anche forza, seppur indirettamente, dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione in tema di “personalizzazione” del danno.
Il danno biologico è la lesione del bene costituzionalmente garantito dell’integrità fisica e psichica della persona nel suo complesso, ovvero del bene salute in senso ampio. Non esiste bene più prezioso tra i diritti inviolabili dell’uomo tutelati dall’art. 2 della nostra Costituzione. La Repubblica in particolare tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività (art. 32 Cost.). Sempre più sentita, ed espressamente codificata nella carta fondamentale, è dunque l’esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei valori della persona (art. 2 Cost.). Nonostante tale massima tutela costituzionale il bene salute non ha mai avuto il ristoro, sotto il profilo risarcitorio, che merita venendo quantificato sulla base di criteri tabellari sopramenzionati che risultano palesemente inadeguati.
Ovvero laddove le lesioni sono inidonee a stravolgere la vita di chi le subisce, le tabelle possono anche essere considerate adeguate, ma laddove la compressione del bene salute è più violenta a causa dei riflessi sulla vita futura, gli importi liquidati divengono oggettivamente irrilevanti. L’aumento del valore a punto che si verifica al crescere della percentuale d’invalidità complessiva è troppo contenuto, determinando quantificazioni del danno che ovviamente nulla hanno a che vedere con la reale menomazione che comportano le lesioni biologiche più gravi ed invalidanti, con particolare rilievo a quelle che modificano radicalmente la vita di chi le subisce fino quasi ad annullarla. In certi casi la morte stessa diventa preferibile e meno dolorosa per la parte lesa e per i propri cari che devono accudirla. In sostanza chi riporta invalidità gravi deve quindi accontentarsi di un modesto ristoro economico anche laddove gli effetti delle lesioni sono pacificamente tanto elevati da rendere ogni valutazione economica sempre e comunque insufficiente. In tali casi la personalizzazione non deve incontrare limiti di sorta, altrimenti il criterio tabellare diverrebbe inutilizzabile.
Peraltro è pacifico ed unanimente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza che, stante la non quantificabilità economica di un danno come quello alla salute, la tutela risarcitoria assume una forma di carattere esclusivamente “riparatorio” e “consolatorio” che ovviamente, in caso di lesioni tanto gravi da stravolgere la vita, non può essere ritenuto sufficientemente espresso con le tabelle oggi un uso nei Tribunali. Il danno alla salute quale diritto fondamentale dell’individuo, non è economicamente apprezzabile non essendoci importo sufficiente a compensare una lesione che impedisce alla vittima di proseguire una vita normale. Nei casi più gravi di lesioni conseguenti a responsabilità medica spesso si parla di persone addirittura allettate per sempre o non più capaci di intendere e volere.
Ad esempio non basterebbe tutto il denaro del mondo a ripagare chi, è costretto a trascorrere la parte rimanente della vita in un letto. In tali casi un danneggiato potrebbe ritenersi in una situazione equivalente a quella pregressa con uno, con dieci o con cento milioni di euro? Assolutamente no. Ergo se è pur vero che in tali drammatiche circostanze solo di denaro possiamo parlare, non essendo possibile riportare un danneggiato alla situazione antecedente all’evento lesivo, è chiaro che non si può sminuire il bene salute con valutazioni che portano ad ottenere al massimo qualche centinaia di migliaia di Euro di risarcimento.
Se è pur vero che neppure con dieci zeri aggiunti alla somma suindicata chi subisce gravi danni alla salute sarebbe risarcito o comunque compensato, è altrettanto vero che siffatte liquidazioni sono offensive e palesemente vantaggiose per chi cagiona un evento lesivo. E qui viene immediatamente da domandarsi perché alcuni Tribunali abbiano sentito il bisogno di limitare i risarcimenti. Non si può non evidenziare un fatto, se anche non sappiamo cosa abbia determinato tali scelte, certamente sappiamo chi avvantaggiano di più. Ovvero l’avvantaggiato da risarcimenti contenuti è certamente chi causa il danno e di riflesso, anche la compagnia assicurativa che lo tutela per siffatte ipotesi di responsabilità. E qui, come al solito, si finisce per chiudere il cerchio rilevando che il vero beneficiario di risarcimenti davvero esigui in materia di danno biologico è, come sempre, il circuito finanziario. Ma andiamo avanti sul tema senza ulteriori digressioni.
Quale potrebbe essere la cifre equa per riparare danni simili? L’unico modo è arrivare ad una personalizzazione del danno che moltiplichi anche per svariate volte il risultato della tabella in funzione dell’oggettiva gravità delle lesioni subite. Il tutto bilanciando gli interessi in gioco tra cui vi è quello, ovviamente del debitore (e a ruota delle assicurazioni). Ma il bilanciare gli interessi in gioco non può mai portare a risarcimenti irrilevanti anche perché detto bilanciamento deve sempre essere rispettoso della gerarchia dei valori costituzionali.
Oggi il bilanciamento delle tabelle in uso è eccessivamente spostato in favore di chi il danno lo deve risarcire. Basti pensare che un 100% di invalidità permanente, ovvero il massimo raggiungibile, produce un danno biologico corrispondente, nel caso di una vittima di un solo anno di età, di € 1.204.882,00. Questo è il valore della vita nel nostro ordinamento e francamente è un valore che non si può più accettare. Tale considerazione esemplificativa apre peraltro un’ulteriore e franco spunto di critica alle vigenti tabelle. Il valore di un punto d’invalidità scende gradualmente mano a mano che l’età della vittima sale, come se il valore della lesione all’integrità psichica e fisica fosse diverso in ragione dell’età.
Tale criterio, ad avviso di chi scrive, è irragionevole e viola il principio di uguaglianza costituzionalmente imposto rendendo disomogenee situazioni analoghe. Non si cada nell’errore di considerare diversa la sofferenza in ragione della futura aspettativa di vita perché questa potrà essere effettivamente ponderata, sulla base di un’adeguata personalizzazione. Dal punto di vista biologico la lesione alla salute è identica a prescindere dall’età. Peraltro la più recente giurisprudenza ha avuto modo di affermare proprio che: “il giudice di merito deve liquidare il danno alla salute applicando un criterio standar ed eguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno” (Cass. Civ. Sez. III 7.11.2014.23778).
La sentenza menzionata è significativa anche perché affronta proprio l’argomento della personalizzazione del danno che è ciò che potrebbe, come detto, riportare le tabelle di risarcimento del danno biologico nel solco della legittimità. In sostanza la Cassazione nel chiarire (giustamente) che i tipi di danno sono unicamente il patrimoniale ed il non patrimoniale, ha inteso ricordare la vastità anche di quest’ultimo per la cui quantificazione si deve aver riguardo:
a) dell’invalidità permanente causata dalle lesioni, la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quel tipo di postumi;
b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico (la medicina parla al riguardo di dolore non avente base nocicettiva): si tratterà ad esempio, della vergogna, della prostazione, del revanchismo, della tristezza e della disperazione. La quantificazione che scaturisce da tali parametri deve, sempre sulla base della citata sentenza, essere uguale per ogni cittadino (dunque non si vede la fondatezza del discrimine dell’età imposto dalle tabelle) ed ovviamente, ed è questo il punto più importante del ragionamento che fa proprio questa difesa: “variare adeguatamente, in più od in meno, il valore risultante dall’applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alla specificità del caso concreto (c.d. personalizzazione del risarcimento)”.
Chi scrive vede in questa nuova giurisprudenza (che non pone limiti massimi alla personalizzazione) la prima apertura ad un incremento esponenziale dei criteri tabellari e dunque finalmente al loro superamento, in quanto il danno patito dal singolo viene finalmente riconosciuto come potenzialmente superiore e ciò senza alcun limite, salvo quello della congrua motivazione del giudicante che deve fondarsi sulle allegazioni probatorie della parte.
Ergo si ritiene che la personalizzazione possa arrivare anche a misure superiori al 100% dell’importo che scaturisce nella tabella per ciascuna di quelle lesioni ulteriori che esulano dal fondamento clinico ed appunto la tristezza, la disperazione, la vergogna ovvero ogni pregiudizio morale oggettivamente dimostrabile e dimostrato nel corso dei giudizi.
In questo modo fermo il criterio tabellare di riferimento sarebbe possibile arrivare a risarcimenti moltiplicati per diverse volte tale importo così avvicinandosi al senso di riparazione e di ristoro che tali liquidazioni dovrebbero avere per le malcapitate vittime.
Il mio invito ai professionisti dunque è che, ferma la spiegazione al Cliente di quanto è possibile ottenere sulla base delle tabelle, non ci sia un appiattimento culturale sulle stesse e che si proceda a richiedere personalizzazioni potenzialmente illimitate senza alcun tipo di timore. Questo porterà certamente, prima o poi, a sentenze che riporteranno i risarcimenti su parametri accettabili in barba agli interessi di gruppi assicurativi. Il tutto ferme le altre poste di danno patrimoniale risarcibili in questi casi.
Tale ragionamento dovrebbe avvenire anche in riferimento alle lesioni al bene salute causate in altri ambiti, spingendo a considerare addirittura incostituzionali eventuali preventive predeterminazioni dei danni compiute, anche dal legislatore, laddove non fosse possibile personalizzarle adeguatamente sulla base di quanto esposto.