Come i contribuenti ben sanno, Equitalia molto spesso procede ad inviare a mezzo posta raccomandata le famigerate cartelle di pagamento.
Però è bene sapere anche che questo modo di procedere è totalmente errato se non rispettoso della normativa vigente in materia e la sua adozione è causa di inesistenza dell’atto spedito in questo modo.
Vediamo perchè.
Quando il legislatore ha voluto autorizzare determinati enti ad usare direttamente il mezzo postale, lo ha detto a chiare e precise lettere, come emerge dall’esegesi normativa che evidenziano le diverse formulazioni giuridiche dell’art. 26 DPR 602/1973.
La stesura originaria della norma così disponeva:
“La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, DA PARTE DELL’ESATTORE, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.”
A seguito della modifica legislativa dell’art. 12 comma I°, D.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, spariva dalla norma l’inciso “da parte dell’esattore” riferita alla notificazione mediante invio a mezzo posta.
Il vigente art. 26 del DRP 602/1973 è stato successivamente modificato con D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 con conferma della rimozione dell’inciso “da parte dell’esattore”: “1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda […]”.
Pertanto, come detto, è stato eliminato dal legislatore ogni riferimento e ogni locuzione originariamente stabiliti in merito “all’esattore”, soppressione alla quale non si può non attribuire il preciso senso di una esplicita volontà del legislatore di escludere la facoltà, precedentemente riconosciuta, dell’esattore ad eseguire direttamente la notificazione della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
L’avvenuta cancellazione ex lege di tale soggetto come titolare del potere di notifica mediante uso della posta con le citate modalità esecutive non lascia campo ad alcuna discussione sul fatto che la notificazione a norma dell’art. 26 DPR 602/1973 non può essere effettuata dal concessionario se non avvalendosi dell’intermediazione di uno dei soggetti ai quali la stessa norma attribuisce in via tassativa il potere di notifica tout court, cioè in ogni forma normativamente prevista, inclusa quella con il mezzo della posta.
Equitalia non rientra tra tali soggetti autorizzati, salvo che il funzionario non sia all’uopo espressamente abilitato (circostanza che per le vecchie cartelle non si è praticamente mai verificata ed anche per le nuove vi sono serie criticità visto che i messi, soventemente non sono abilitati con il rispetto delle modalità di legge).
Alla stessa ineludibile conclusione porta, peraltro, anche la piana lettura dell’art. 14 L. n. 890/1982 che dispone testualmente che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari”.
Ergo Equitalia, quale mera concessionaria della riscossione o agente della riscossione, non è soggetto abilitato alla notifica a mezzo posta, Equitalia non è un ufficio finanziario.
Equitalia è preposta unicamente alla riscossione mentre la norma suindicata è riservata unicamente agli uffici che esercitano la potestà impositiva.
Pertanto, alla luce del predetto rilievo normativo e come confermato da copiosa giurisprudenza, l’agente della riscossione Equitalia non è legittimata a notificare direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento la cartella di pagamento in oggi impugnata.
La notifica compiuta da un soggetto non abilitato non può che essere considerata inesistente.
Fortunatamente la giurisprudenza sul punto è confortante e segue la corretta interpretazione delle norme (Comm. Trib. Veneto Vicenza 37/2012; Comm. Trib. Genova 125/2008; Cass. Civ. 398/2012) nonostante Equitalia proceda incessantemente a “notificare” le cartelle di pagamento a mezzo posta raccomandata.
Emblematica e tranciante sul punto è la Commissione Tributaria Regionale della Liguria (organo di secondo grado) che ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato l’inesistenza della cartella spedita a mezzo posta. Comm Trib Reg Genova 150-2013
Ulteriore conferma sull’inesistenza delle cartelle di Equitalia notificate con le modalità indicate è giunta anche dalla Commissione Regionale del Lazio, Sezione XXXIX che con recente sentenza 5.06.2014 n. 3711 ha ribadito che: “La notifica col mezzo della raccomandata postale della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione, senza l’intermediazione di uno dei soggetti all’uopo abilitati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, o previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, messi comunali od agenti della polizia municipale) configura un’ipotesi di inesistenza della notificazione”.
I contribuenti hanno un’arma in più per contrastare l’illegittimo e temerario modo di agire di Equitalia nella sua qualità di longa manus di uno Stato che ormai non difende più i suoi cittadini ma esclusivamente i grandi capitali,mandando sul lastrico milioni di famiglie.
[…] di Laura Muzio Dal sito http://www.studiolegalemarcomori.it/perche-cartelle-equitalia-inesistenti/ […]
Come si conciliano queste due sue risposte? Mi paiono in contraddizione riguardo i tempi di impugnabilità:
1) Marco Mori – Devi solo impugnare al ricevimento del primo atto esecutivo…
2) Marco Mori – No ritirare tranquillamente la notifica. Se non e’ fatta da soggetto autorizzato si parla infatti di inesistenza. Situazione giuridica insanabile eccepibile in ogni tempo ed in ogni stato e grado del giudizio
– Grazie
Sono perfettamente conciliabili. Si parla di inesistenza non e’ il ritiro che conta. Conta che la notifica noi sia effettuata da soggetto abilitato. Nel caso si parla d’inesistenza della notifica. Si impugna solo al primo atto esecutivo posto che nel frattempo si presume che la pretesa tributaria sia prescritta e quindi vinto il ricorso non possano poi rimediare notificando nuova cartella.
– Si vabbe’, ma il ricorso poi come si fa? O devo pagarmi anche un illustre tributarista? Qualche informazione in più, al riguardo, non guasterebbe…
Non e’ certo questo lo spirito. Chi rischia in prima persona di pagare le sanzioni portando avanti una battaglia di libertà deve cercare un Avvocato disposto a fare altrettanto e quindi non chiedervi nulla più delle spese vive. Guardate che esistono, io sono tra quelli che e’ disposto a farvi il ricorso su incostituzionalità senza ovviamente lucrarci. Date uno sguardo a http://www.salviamogliitaliani.it
Sarebbe bello per tutti i problemi potersi permette
si permettersi un legale come lei
Mi permetto a tutti di consigliare http://www.salviamogliitaliani.it per trovare tanti avvocati disposti ad aiutarvi contro Stato e banche non per lucro ma per il bene comune
ma allora spiegatemi se si può non pagare o non ritirare dalla posta o dal postino ciò che invia equitalia. e poi? che succede? grazie
No ritirare tranquillamente la notifica. Se non e’ fatta da soggetto autorizzato si parla infatti di inesistenza. Situazione giuridica insanabile eccepibile in ogni tempo ed in ogni stato e grado del giudizio
Grazie
Comunque vada i soldi se li prendono comunque a meno che uno sia nullatenente e senza busta paga.
Ma scusate allora nel dubbio se io faccio una raccomandata ricevuta ritorno a equitalia dicendo che ritengo nulle tutte le cartelle ricevute se no nei termini di legge , mi mtutelo o non serve
No non ti serve. Devi solo impugnare al ricevimento del primo atto esecutivo…
sono uno come tante vittime di equitalia ho letto tutti gli articoli di legge che a tutt’ oggi equitalia sta ignorando e per questo sono anche uno dei tanti che ho avuto coraggio di denunciare la stessa agenzia equitalia per portare davanti ad un giudice tutt quello che dovro non pagare
Ok!
Ma…
allora, se una persona non ritira la raccomandata che gli viene recapitata tramite positino e si rifiuta di firmare con la consaeguenza che il postino rimanda al mittente oppure, se non è a casa e il postino lascia l’avviso in casella e poi non si ritira, non gli accade nulla?
Grazie anticipatamente, per farci sapere qualcosa a riguardo.
Se la cartella e’ notificata senza il rispetto delle procedure di legge anche se ritirata e firmata resta giuridicamente inesistente con possibilità di impugnare in ogni tempo
Se non è legge perchè emettono queste cartelle? non ho parole….segnaliamo alle autorità primatus finanza
Il primato delle finanza e’ un dato di fatto. Tornare alla democrazia dipende dalla nostra capacità di reagire da focalizzarsi attraverso iniziative giudiziarie ed informative
Bene, molto bene. Grazie!
appoggio iniziativa