Mar 03

Imposte su affissioni e pubblicità: ecco quando non vanno pagate.

L’imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni rappresentano un ulteriore salasso che grava sulle imprese italiane.

Purtroppo quello che molti non sanno è che tali richieste sono soggette ad una specifica normativa che esonererebbe gran parte delle affissioni e delle pubblicità da qualsivoglia tassazione. Anzi con semplici accorgimenti circa le dimensioni e l’ubicazione delle stesse sarebbe possibile, come vedremo, godere di un’esenzione totale.

Tuttavia, come sempre in materia tributaria, sono opportune preliminari questioni di carattere puramente costituzionale. Non esiste infatti settore del diritto in cui la Costituzione è violata tanto quanto accade in materia tributaria e ciò per la grave colpa delle Commissioni Tributarie che troppo spesso omettono di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale snobbando, davvero negligentemente, le eccezioni sollevate da molti difensori.

Occorre dunque dibattere, in primo luogo, il tema della più che evidente illegittimità costituzionale del DLT 507/1993 che disciplina appunto le imposte su affissioni e pubblicità per violazione dell’art. 53 Cost. e del principio della capacità contributiva.

In che modo una pubblicità oppure un’affissione rappresentano indici di capacità contributiva?

I cartelli pubblicitari non danno conto di alcuna capacità contributiva aggiuntiva in capo a chi li espone, essi sono soltanto un mezzo per informare ed invogliare il pubblico ad entrare nell’attività ed acquistare i prodotti venduti.

Ecco quindi che viene a mancare il presupposto fondamentale per legittimare l’imposizione. La capacità contributiva non viene in alcun modo espressa dalle pubblicità o dalle pubbliche affissioni, esse sono semplicemente un costo e non un reddito.

In sostanza viene tassato un investimento.

Ridicolo che simili norme resistano ormai da alcuni decenni senza che nessuno le contesti.

Viene da chiedersi cosa imparino i giuristi durante gli studi universitari. Ingnorare l’abc della Costituzione è davvero inaccettabile. Tassare i costi è demenziale.

Ovviamente ho già provato ad eccepire tali circostanze in Giudizio con esiti alquanto curiosi che riprovano il grave deficit giuridico che si sconta in materia tributaria.

Ad esempio la Commissione Tributaria di Genova, in un ricorso comunque accolto per ragioni di merito, ha rilevato l’infondatezza di quanto asserisco sul seguente presupposto: “Non si ravvede, infine, alcuna violazione delle norme costituzionali in quanto anche l’insegna pubblicitaria, ovviamente con determinate caratteristiche, costituisce quel “quid pluris” che va, in alcuni casi, ad incentivare l’attività economica di chi la espone e quindi ad incrementare la capacità contributiva”.

Sul punto la motivazione della Commissione è davvero fenomenale visto che conferma pienamente che con il tributo in esame non si tassa la capacità contributiva effettiva ma unicamente il tentativo di averla, ovvero si tassa un investimento, qualunque sia l’esito dello stesso.

L’aumento della capacità contributiva dovuto alla pubblicità si determinerebbe unicamente in caso di ottenimento di un maggior reddito che tuttavia sarebbe già tassato come tale (le tasse sulle tasse piacciono molto all’attuale classe politica). L’art. 53 Cost. prevede che sia lecito tassare la capacità contributiva reale non certo quella sperata in forza ai relativi investimenti, anche di carattere pubblicitario.

Pare davvero un tentativo di sorvolare il tema che comunque, come detto, è stato deciso favorevolmente al ricorrente nel merito.

Infatti, nonostante la CTP genovese sia poco incline ad ascoltare le eccezioni d’incostituzionalità, bisogna dare atto che sul merito è estremanente garantista e che i ricorsi vengono usualmente accolti nella stragrande maggioranza.

Tralasciando dunque la Costituzione (mi pare quasi una bestemmia dirlo) vediamo di chiarire, onde evitare abusi da parte delle concessionarie della riscossione, in aggiunta a quelli di un legislatore che impone tributi illegittimi, quali siano i presupposti di merito per il pagamento delle imposte di pubblicità ed affissione che sono più ridotti di quello che si crede.

L’art. 1 del DLT 507/1993 precisa chela pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”.

Appunto pubblicità esterna e pubbliche affissioni.

Dunque l’ambito di applicazione della norma non contempla la pubblicità all’interno dei locali in cui si esercita l’attività commerciale, neppure quando è possibile scorgerla dall’esterno.

In claris non fit interpretatio.

L’art. 17 DLT 507/1993 esplicita ancor più chiaramente le esenzioni. La norma recita: “Sono esenti dall’imposta: a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

Ed ancor più chiaramente al comma 1 bis del medesimo articolo si legge: “1-bis. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.

La legge pertanto è semplice, riassumendo: le insegne non sono tassabili se di superficie complessiva inferiore a ben 5 metri quadri; inoltre è possibile apporre pubblicità esenti in ogni vetrina se di superficie inferiore a mezzo metro quadrato.

Tutto ciò i commercianti non lo sanno.

L’invito dunque è quello di non piegarsi alle purtroppo frequenti bizzare richieste degli enti riscossori ed accertarsi che le stesse siano legittime sulla base della normativa suindicata.

Per un precedente favorevole davanti alla Commissione Tributaria di Genova si invita alla lettura della seguente sentenza: Commissione Tributaria Prov Ge – Sentenza n 2603

IMG_0090