Apr 07

#coronavirus: un chiariamento su cosa prevedono i provvedimenti di limitazione della libertà di circolazione emanati dal Governo.

Con questo post voglio innanzitutto rinviarVi ad un video esplicativo su cosa sia oggi consentito e cosa non sia consentito fare ai cittadini a seguito delle restrizioni dovute all’emergenza del coronavirus.

Leggo spesso di sanzioni emesse, in molti mi avete scritto, in difformità con quanto prevedono le norme che non consentono l’uscita da casa solo per motivi di lavoro e di salute, ma anche per altre attività come lo sport e le passeggiate, ovviamente nel rispetto delle distanze interpersonali.

Voglio altresì fornirVi un fac simile delle difese da presentare al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla contestata violazione (termini che ad oggi, vista la sospensione, decorreranno dal 15 aprile), per i casi più comuni in cui le norme vengono male interpretate dagli accertatori, ovvero il caso della passeggiata e quello dello sport all’aria aperta. Ci sono poi difformità tra norme locali e norme nazionali pertanto ho predisposto due fac simile aggiuntivi. Vi preciso che l’accoglimento di opposizioni su norme Regionali più restrittive è certamente il più complesso.

Ma prima il video:

Ecco il fac simile della memoria difensiva da inviare alla Prefettura, che dovrete completare ed adattare al motivo per cui vi hanno sanzionato. L’invio alla Prefettura competente per territorio andrà fatto a mezzo pec oppure a mezzo di raccomandata a.r.

CASO 1 – Passeggiata (secondo la normativa nazionale).

All’Ill.mo Prefettura di…. (verificate la Prefettura competente in base al luogo in cui la sanzione è stata emessa)

Memoria difensiva

Nell’interesse di…. (compilate con i vostri dati anagrafici completi)

Premesso che:

  1. In data…. venivo sanzionato ai sensi dell’art. D.L. 25 marzo 2020, poiché stavo passeggiando in prossimità della mia abitazione;
  2. Tale condotta era pienamente legittima, posto che l’art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f dpcm 10 aprile 2020), lo consente espressamente a condizione di rispettare la distanza interpersonale di un metro, nel caso pienamente rispettata;
  3. Testualmente la norma in parola recita: “(…)  è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (…)”. 
  4. A conferma dell’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, l’attività motoria (appunto la passeggiata) non è più consentita nell’intero territorio Comunale ma solo in prossimità dell’abitazione;
  5. Il concetto di prossimità all’abitazione era certamente rispettato, la sanzione è stata comminata alla distanza di…. (inserire distanza e luogo) dalla mia abitazione;
  6. In ogni caso non esiste una definizione certa di “prossimità” e pertanto non è possibile procedere con una sanzione in assenza di una norma che determini con precisione la condotta vietata e ciò in forza dell’art. 1 L. 689/1981, cd. principio di legalità amministrativa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto…..

CHIEDE

l’annullamento della sanzione comminata con il verbale n……  del…..

Con osservanza.

Data

Nome e Cognome.

CASO 2 – attività sportiva all’aperto, ovvero corsa, ciclismo, ecc. (secondo la normativa nazionale).

All’Ill.mo Prefettura di…. (verificate la Prefettura competente in base al luogo in cui la sanzione è stata emessa)

Memoria difensiva

Nell’interesse di…. (compilate con i vostri dati anagrafici completi)

Premesso che:

  1. In data…. venivo sanzionato ai sensi dell’art. D.L. 25 marzo 2020, poiché stavo svolgendo attività sportiva all’aperto… (indicare quale) ;
  2. Tale condotta era pienamente legittima, posto che l’art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f e g dpcm 10 aprile 2020), lo consente espressamente a condizione di rispettare la distanza interpersonale di un metro, nel caso pienamente rispettata;
  3. Testualmente la norma in parola recita: “(…) “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (…)”.
  4. A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, l’attività motoria non è più consentita nell’intero territorio Comunale ma solo in prossimità dell’abitazione, tale ordinanza tuttavia non si estende invece all’attività sportiva che può ancora svolgersi nell’intero territorio del Comune di residenza;
  5. Tale interpretazione discende dal fatto che la lettera g) del dpcm 10 aprile 2020 tiene distinte le due ipotesi (lo sport per gli atleti sia professionisti che non professionisti è vietato solo al chiuso), ovvero l’attività motoria e l’attività sportiva ed è pienamente confermata dalla circolare interpretativa del Ministero dell’Interno che in data 31 marzo 2020 (in vigenza delle precedenti ma identiche norme) ha cosi precisato (cfr. pag. 2 della stessa): “(…) si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi  (n.d.s., dopo la modifica del 1 aprile, oggi la norma da considerare è il precitato art. 1 del dpcm 10 aprile che mantiene parimenti distinte le due ipotesi), potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell’abitazione”;
  6. Il concetto di prossimità all’abitazione in ogni caso nel caso di specie era comunque rispettato, la sanzione è stata comminata alla distanza di…. (inserire distanza e luogo) dalla mia abitazione;
  7. In ogni caso non esiste una definizione certa di “prossimità” e pertanto non è possibile procedere con una sanzione in assenza di una norma che determini con precisione la condotta vietata e ciò in forza dell’art. 1 L. 689/1981, cd. principio di legalità amministrativa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto…..

CHIEDE

l’annullamento della sanzione comminata con il verbale n……  del…..

Con osservanza.

Data

Nome e Cognome.

CASO 3 – Violazione contesta in Regioni o Comuni che hanno adottato ordinanze restrittive diverse e più pregnanti di quelle nazionali (es. Lombardia, Veneto, Campania, ecc…) – Passeggiata.

All’Ill.mo Prefettura di…. (verificate la Prefettura competente in base al luogo in cui la sanzione è stata emessa)

Memoria difensiva

Nell’interesse di…. (compilate con i vostri dati anagrafici completi)

Premesso che:

  1. In data…. venivo sanzionato ai sensi dell’art. D.L. 25 marzo 2020, poiché stavo passeggiando in prossimità della mia abitazione;
  2. Tale condotta era pienamente legittima, posto che l’art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f dpcm 10 aprile 2020), lo consente espressamente a condizione di rispettare la distanza interpersonale di un metro, nel caso pienamente rispettata;
  3. Testualmente la norma in parola recita: “(…)  è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (…)”. 
  4. A conferma dell’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, l’attività motoria (appunto la passeggiata) non è più consentita nell’intero territorio Comunale ma solo in prossimità dell’abitazione;
  5. Il concetto di prossimità all’abitazione era certamente rispettato, la sanzione è stata comminata alla distanza di…. (inserire distanza e luogo) dalla mia abitazione;
  6. In ogni caso non esiste una definizione certa di “prossimità” e pertanto non è possibile procedere con una sanzione in assenza di una norma che determini con precisione la condotta vietata e ciò in forza dell’art. 1 L. 689/1981, cd. principio di legalità amministrativa;
  7. (punto da inserire se la norma restrittiva applicata è Regionale) Le più restrittive norme Regionali in materia di libertà di circolazione eventualmente applicabili alla fattispecie sono emesse oltre i limiti dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 che consente alle Regioni interventi unicamente nelle materie di loro competenza, tra cui non rientra certamente la possibilità di limitare la libertà di circolazione in misura più estesa rispetto alle norme nazionali, anche alla luce della riserva di legge assoluta che la Costituzione impone in materia all’art. 16. Pertanto le norme in contrasto con quelle nazionali debbono essere disapplicate e ritenute inefficaci;
  8. (punto da inserire alternativamente all’altro se la norma restrittiva è Comunale) Le più restrittive norme Comunali in materia di libertà di circolazione eventualmente applicabili alla fattispecie sono emesse oltre i limiti dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 che le dichiara espressamente inefficaci e dunque da disapplicare;

Tutto ciò premesso il sottoscritto…..

CHIEDE

l’annullamento della sanzione comminata con il verbale n……  del…..

Con osservanza.

Data

Nome e Cognome.

CASO 4 – Violazione contesta in Regioni o Comuni che hanno adottato ordinanze restrittive diverse e più pregnanti di quelle nazionali (es. Lombardia, Veneto, Campania, ecc…) – Sport all’aperto.

All’Ill.mo Prefettura di…. (verificate la Prefettura competente in base al luogo in cui la sanzione è stata emessa)

Memoria difensiva

Nell’interesse di…. (compilate con i vostri dati anagrafici completi)

Premesso che:

  1. In data…. venivo sanzionato ai sensi dell’art. D.L. 25 marzo 2020, poiché stavo svolgendo attività sportiva all’aperto… (indicare quale) ;
  2. Tale condotta era pienamente legittima, posto che l’art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f e g dpcm 10 aprile 2020), lo consente espressamente a condizione di rispettare la distanza interpersonale di un metro, nel caso pienamente rispettata;
  3. Testualmente la norma in parola recita: “(…) “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (…)”.
  4. A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, l’attività motoria non è più consentita nell’intero territorio Comunale ma solo in prossimità dell’abitazione, tale ordinanza tuttavia non si estende invece all’attività sportiva che può ancora svolgersi nell’intero territorio del Comune di residenza;
  5. Tale interpretazione discende dal fatto che la lettera g) del dpcm 10 aprile 2020 tiene distinte le due ipotesi (lo sport per gli atleti sia professionisti che non professionisti è vietato solo al chiuso), ovvero l’attività motoria e l’attività sportiva ed è pienamente confermata dalla circolare interpretativa del Ministero dell’Interno che in data 31 marzo 2020 (in vigenza delle precedenti ma identiche norme) ha cosi precisato (cfr. pag. 2 della stessa): “(…) si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi  (n.d.s., dopo la modifica del 1 aprile, oggi la norma da considerare è il precitato art. 1 del dpcm 10 aprile che mantiene parimenti distinte le due ipotesi), potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell’abitazione”;
  6. Il concetto di prossimità all’abitazione in ogni caso nel caso di specie era comunque rispettato, la sanzione è stata comminata alla distanza di…. (inserire distanza e luogo) dalla mia abitazione;
  7. In ogni caso non esiste una definizione certa di “prossimità” e pertanto non è possibile procedere con una sanzione in assenza di una norma che determini con precisione la condotta vietata e ciò in forza dell’art. 1 L. 689/1981, cd. principio di legalità amministrativa;
  8. (punto da inserire se la norma restrittiva applicata è Regionale) Le più restrittive norme Regionali in materia di libertà di circolazione eventualmente applicabili alla fattispecie sono emesse oltre i limiti dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 che consente alle Regioni interventi unicamente nelle materie di loro competenza, tra cui non rientra certamente la possibilità di limitare la libertà di circolazione in misura più estesa rispetto alle norme nazionali, anche alla luce della riserva di legge assoluta che la Costituzione impone in materia all’art. 16. Pertanto le norme in contrasto con quelle nazionali debbono essere disapplicate e ritenute inefficaci;
  9. (punto da inserire alternativamente all’altro se la norma restrittiva è Comunale) Le più restrittive norme Comunali in materia di libertà di circolazione eventualmente applicabili alla fattispecie sono emesse oltre i limiti dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 che le dichiara espressamente inefficaci e dunque da disapplicare.

Tutto ciò premesso il sottoscritto…..

CHIEDE

l’annullamento della sanzione comminata con il verbale n……  del…..

Con osservanza.

Data

Nome e Cognome.

N.B. In caso di rigetto delle vostre difese verrà emessa dalla Prefettura ordinanza ingiunzione che dovrete poi impugnare, con i medesimi argomenti, con ricorso da presentarsi davanti al Giudice di Pace territorialmente competente. Basterà cambiare l’intestazione degli atti (da Prefettura a GdP) e depositarli presso la cancelleria dell’Ufficio. Non serve farsi assistere necessariamente da un avvocato.