Molti risparmiatori sono stati colpiti dagli effetti del default della Repubblica Argentina riportando ingenti perdite negli investimenti proposti dalle banche.
La responsabilità del sistema bancario in merito alle perdite subite in riferimento all’acquisto di bond argentini è assolutamente pacifica ed oggetto di pronunce costanti nel tempo e ciò in quanto gli obblighi informativi di legge sono stati sempre radicalmente violati.
Tuttavia molti non hanno fatto valere i propri diritti.
Ma c’è una buona notizia, vi è ancora tempo per farlo!
Sul punto vi è diffusa convinzione che il termine decennale di prescrizione dell’azione di risarcimento (dunque il termine oltre il quale non è più possibile far valere i propri diritti) sia già scaduto. Tale convinzione è maturata sul presupposto che l’Argentina ha dichiarato il proprio default già in data 23.12.2001.
Fortunatamente trattasi di una convinzione errata.
In realtà la dichiarazione d’insolvenza di una Nazione è, dal punto di vista giuridico, un nulla. Infatti il non pagare il debito alla sua scadenza è una scelta per un paese e non già una situazione oggettiva.
Perché? Per la semplicissima ragione che una Nazione può decidere, con una banalissima legge, di battere nuova moneta ed onorare sovranamente ogni tipo di rapporto obbligatorio.
Le nazioni, contrariamente a quanto viene soventemente millantato, non falliscono e non possono divenire insolvibili poiché il denaro viene liberamente creato, dunque ogni Stato è pienamente artefice della propria politica monetaria e dei propri destini.
Il fatto che una Nazione non paghi un’obbligazione alla sua naturale scadenza e venga definita in “default” dai mercati non rappresenta la certezza di aver subito un danno economicamente apprezzabile per un investitore. Ciò è vero sia sotto il profilo dell’an che del quantum.
Al momento del “default” Argentino dunque non era dato sapere quali sarebbero state le politiche monetarie attuate dal paese sud americano.
Dopo un primo periodo di ovvia incertezza ricompreso tra il 2001 ed il 2004, che come tale non può costituire il dies a quo di qualsivoglia decorrenza prescrittiva, l’Argentina ha posto all’attenzione dei creditori le sue determinazioni.
Nel dicembre 2004 lo stato Argentino ha infatti optato, dopo un iniziale congelamento del debito sovrano (dove sovrano sta proprio a significare che è lo Stato a decidere le proprie politiche), per una ristrutturazione completa del debito stesso comunicando ufficialmente che non avrebbe onorato le proprie obbligazioni.
La percezione del danno patito era conoscibile per qualsivoglia investitore, con l’ordinaria diligenza, unicamente da tale data in quanto l’Argentina solo allora comunicava ufficialmente che chi non avesse accettato l’offerta di scambio (dunque la ristrutturazione del debito) non avrebbe più percepito alcunché.
La più attenta giurisprudenza, ovvero quella che padroneggia anche concetti macroeconomici basilari ma non sempre intuitivi, ha già avuto modo di pronunciarsi su tale tesi sposando pienamente le considerazioni dello scrivente (Cfr. tra le tante Tribunale di Novara sentenze nn. 1062/10 e 457/11).
In particolare il Tribunale di Novara ha così statuito: “Solo con l’offerta pubblica di scambio delle obbligazioni argentine, intervenuta al principio dell’anno 2005, può ritenersi acquisita la piena consapevolezza del mancato rimborso dei titoli ovvero che lo Stato argentino non avrebbe ripreso i pagamenti delle obbligazioni in circolazione”.
Ecco dunque che il termine di prescrizione non è ancora decorso con la conseguenza che i cittadini che hanno subito danni per tale circostanza possono far valere i propri diritti.
Al fine di interrompere il termine di prescrizione, anche laddove non si volesse partire immediatamente con un’azione legale, sarà sufficiente inviare entro la fine dell’anno corrente una raccomandata a.r. contenente la richiesta risarcitoria alla banca che vi ha venduto le obbligazioni. Il nostro studio è a disposizione per fornirvi assistenza in tali pratiche