Con questo post voglio innanzitutto rinviarVi ad un video esplicativo su cosa sia oggi consentito e cosa non sia consentito fare ai cittadini a seguito delle restrizioni dovute all’emergenza del coronavirus.
Leggo spesso di sanzioni emesse, in molti mi avete scritto, in difformità con quanto prevedono le norme che non consentono l’uscita da casa solo per motivi di lavoro e di salute, ma anche per altre attività come lo sport e le passeggiate, ovviamente nel rispetto delle distanze interpersonali.
Voglio altresì fornirVi un fac simile delle difese da presentare al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla contestata violazione (termini che ad oggi, vista la sospensione, decorreranno dal 15 aprile), per i casi più comuni in cui le norme vengono male interpretate dagli accertatori, ovvero il caso della passeggiata e quello dello sport all’aria aperta. Ci sono poi difformità tra norme locali e norme nazionali pertanto ho predisposto due fac simile aggiuntivi. Vi preciso che l’accoglimento di opposizioni su norme Regionali più restrittive è certamente il più complesso.
Ma prima il video:
Ecco il fac simile della memoria difensiva da inviare alla Prefettura, che dovrete completare ed adattare al motivo per cui vi hanno sanzionato. L’invio alla Prefettura competente per territorio andrà fatto a mezzo pec oppure a mezzo di raccomandata a.r.
CASO 1 – Passeggiata (secondo la normativa nazionale).
All’Ill.mo Prefettura di…. (verificate la Prefettura competente in base al luogo in cui la sanzione è stata emessa)
Memoria difensiva
Nell’interesse di…. (compilate con i vostri dati anagrafici completi)
Premesso che:
- In data…. venivo sanzionato ai sensi dell’art. D.L. 25 marzo 2020, poiché stavo passeggiando in prossimità della mia abitazione;
- Tale condotta era pienamente legittima, posto che l’art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f dpcm 10 aprile 2020), lo consente espressamente a condizione di rispettare la distanza interpersonale di un metro, nel caso pienamente rispettata;
- Testualmente la norma in parola recita: “(…) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (…)”.
- A conferma dell’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, l’attività motoria (appunto la passeggiata) non è più consentita nell’intero territorio Comunale ma solo in prossimità dell’abitazione;
- Il concetto di prossimità all’abitazione era certamente rispettato, la sanzione è stata comminata alla distanza di…. (inserire distanza e luogo) dalla mia abitazione;
- In ogni caso non esiste una definizione certa di “prossimità” e pertanto non è possibile procedere con una sanzione in assenza di una norma che determini con precisione la condotta vietata e ciò in forza dell’art. 1 L. 689/1981, cd. principio di legalità amministrativa.
Tutto ciò premesso il sottoscritto…..
CHIEDE
l’annullamento della sanzione comminata con il verbale n…… del…..
Con osservanza.
Data
Nome e Cognome.
CASO 2 – attività sportiva all’aperto, ovvero corsa, ciclismo, ecc. (secondo la normativa nazionale).
All’Ill.mo Prefettura di…. (verificate la Prefettura competente in base al luogo in cui la sanzione è stata emessa)
Memoria difensiva
Nell’interesse di…. (compilate con i vostri dati anagrafici completi)
Premesso che:
- In data…. venivo sanzionato ai sensi dell’art. D.L. 25 marzo 2020, poiché stavo svolgendo attività sportiva all’aperto… (indicare quale) ;
- Tale condotta era pienamente legittima, posto che l’art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f e g dpcm 10 aprile 2020), lo consente espressamente a condizione di rispettare la distanza interpersonale di un metro, nel caso pienamente rispettata;
- Testualmente la norma in parola recita: “(…) “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (…)”.
- A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, l’attività motoria non è più consentita nell’intero territorio Comunale ma solo in prossimità dell’abitazione, tale ordinanza tuttavia non si estende invece all’attività sportiva che può ancora svolgersi nell’intero territorio del Comune di residenza;
- Tale interpretazione discende dal fatto che la lettera g) del dpcm 10 aprile 2020 tiene distinte le due ipotesi (lo sport per gli atleti sia professionisti che non professionisti è vietato solo al chiuso), ovvero l’attività motoria e l’attività sportiva ed è pienamente confermata dalla circolare interpretativa del Ministero dell’Interno che in data 31 marzo 2020 (in vigenza delle precedenti ma identiche norme) ha cosi precisato (cfr. pag. 2 della stessa): “(…) si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi (n.d.s., dopo la modifica del 1 aprile, oggi la norma da considerare è il precitato art. 1 del dpcm 10 aprile che mantiene parimenti distinte le due ipotesi), potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell’abitazione”;
- Il concetto di prossimità all’abitazione in ogni caso nel caso di specie era comunque rispettato, la sanzione è stata comminata alla distanza di…. (inserire distanza e luogo) dalla mia abitazione;
- In ogni caso non esiste una definizione certa di “prossimità” e pertanto non è possibile procedere con una sanzione in assenza di una norma che determini con precisione la condotta vietata e ciò in forza dell’art. 1 L. 689/1981, cd. principio di legalità amministrativa.
Tutto ciò premesso il sottoscritto…..
CHIEDE
l’annullamento della sanzione comminata con il verbale n…… del…..
Con osservanza.
Data
Nome e Cognome.
CASO 3 – Violazione contesta in Regioni o Comuni che hanno adottato ordinanze restrittive diverse e più pregnanti di quelle nazionali (es. Lombardia, Veneto, Campania, ecc…) – Passeggiata.
All’Ill.mo Prefettura di…. (verificate la Prefettura competente in base al luogo in cui la sanzione è stata emessa)
Memoria difensiva
Nell’interesse di…. (compilate con i vostri dati anagrafici completi)
Premesso che:
- In data…. venivo sanzionato ai sensi dell’art. D.L. 25 marzo 2020, poiché stavo passeggiando in prossimità della mia abitazione;
- Tale condotta era pienamente legittima, posto che l’art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f dpcm 10 aprile 2020), lo consente espressamente a condizione di rispettare la distanza interpersonale di un metro, nel caso pienamente rispettata;
- Testualmente la norma in parola recita: “(…) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (…)”.
- A conferma dell’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, l’attività motoria (appunto la passeggiata) non è più consentita nell’intero territorio Comunale ma solo in prossimità dell’abitazione;
- Il concetto di prossimità all’abitazione era certamente rispettato, la sanzione è stata comminata alla distanza di…. (inserire distanza e luogo) dalla mia abitazione;
- In ogni caso non esiste una definizione certa di “prossimità” e pertanto non è possibile procedere con una sanzione in assenza di una norma che determini con precisione la condotta vietata e ciò in forza dell’art. 1 L. 689/1981, cd. principio di legalità amministrativa;
- (punto da inserire se la norma restrittiva applicata è Regionale) Le più restrittive norme Regionali in materia di libertà di circolazione eventualmente applicabili alla fattispecie sono emesse oltre i limiti dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 che consente alle Regioni interventi unicamente nelle materie di loro competenza, tra cui non rientra certamente la possibilità di limitare la libertà di circolazione in misura più estesa rispetto alle norme nazionali, anche alla luce della riserva di legge assoluta che la Costituzione impone in materia all’art. 16. Pertanto le norme in contrasto con quelle nazionali debbono essere disapplicate e ritenute inefficaci;
- (punto da inserire alternativamente all’altro se la norma restrittiva è Comunale) Le più restrittive norme Comunali in materia di libertà di circolazione eventualmente applicabili alla fattispecie sono emesse oltre i limiti dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 che le dichiara espressamente inefficaci e dunque da disapplicare;
Tutto ciò premesso il sottoscritto…..
CHIEDE
l’annullamento della sanzione comminata con il verbale n…… del…..
Con osservanza.
Data
Nome e Cognome.
CASO 4 – Violazione contesta in Regioni o Comuni che hanno adottato ordinanze restrittive diverse e più pregnanti di quelle nazionali (es. Lombardia, Veneto, Campania, ecc…) – Sport all’aperto.
All’Ill.mo Prefettura di…. (verificate la Prefettura competente in base al luogo in cui la sanzione è stata emessa)
Memoria difensiva
Nell’interesse di…. (compilate con i vostri dati anagrafici completi)
Premesso che:
- In data…. venivo sanzionato ai sensi dell’art. D.L. 25 marzo 2020, poiché stavo svolgendo attività sportiva all’aperto… (indicare quale) ;
- Tale condotta era pienamente legittima, posto che l’art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f e g dpcm 10 aprile 2020), lo consente espressamente a condizione di rispettare la distanza interpersonale di un metro, nel caso pienamente rispettata;
- Testualmente la norma in parola recita: “(…) “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (…)”.
- A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, l’attività motoria non è più consentita nell’intero territorio Comunale ma solo in prossimità dell’abitazione, tale ordinanza tuttavia non si estende invece all’attività sportiva che può ancora svolgersi nell’intero territorio del Comune di residenza;
- Tale interpretazione discende dal fatto che la lettera g) del dpcm 10 aprile 2020 tiene distinte le due ipotesi (lo sport per gli atleti sia professionisti che non professionisti è vietato solo al chiuso), ovvero l’attività motoria e l’attività sportiva ed è pienamente confermata dalla circolare interpretativa del Ministero dell’Interno che in data 31 marzo 2020 (in vigenza delle precedenti ma identiche norme) ha cosi precisato (cfr. pag. 2 della stessa): “(…) si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi (n.d.s., dopo la modifica del 1 aprile, oggi la norma da considerare è il precitato art. 1 del dpcm 10 aprile che mantiene parimenti distinte le due ipotesi), potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell’abitazione”;
- Il concetto di prossimità all’abitazione in ogni caso nel caso di specie era comunque rispettato, la sanzione è stata comminata alla distanza di…. (inserire distanza e luogo) dalla mia abitazione;
- In ogni caso non esiste una definizione certa di “prossimità” e pertanto non è possibile procedere con una sanzione in assenza di una norma che determini con precisione la condotta vietata e ciò in forza dell’art. 1 L. 689/1981, cd. principio di legalità amministrativa;
- (punto da inserire se la norma restrittiva applicata è Regionale) Le più restrittive norme Regionali in materia di libertà di circolazione eventualmente applicabili alla fattispecie sono emesse oltre i limiti dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 che consente alle Regioni interventi unicamente nelle materie di loro competenza, tra cui non rientra certamente la possibilità di limitare la libertà di circolazione in misura più estesa rispetto alle norme nazionali, anche alla luce della riserva di legge assoluta che la Costituzione impone in materia all’art. 16. Pertanto le norme in contrasto con quelle nazionali debbono essere disapplicate e ritenute inefficaci;
- (punto da inserire alternativamente all’altro se la norma restrittiva è Comunale) Le più restrittive norme Comunali in materia di libertà di circolazione eventualmente applicabili alla fattispecie sono emesse oltre i limiti dell’art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 che le dichiara espressamente inefficaci e dunque da disapplicare.
Tutto ciò premesso il sottoscritto…..
CHIEDE
l’annullamento della sanzione comminata con il verbale n…… del…..
Con osservanza.
Data
Nome e Cognome.
N.B. In caso di rigetto delle vostre difese verrà emessa dalla Prefettura ordinanza ingiunzione che dovrete poi impugnare, con i medesimi argomenti, con ricorso da presentarsi davanti al Giudice di Pace territorialmente competente. Basterà cambiare l’intestazione degli atti (da Prefettura a GdP) e depositarli presso la cancelleria dell’Ufficio. Non serve farsi assistere necessariamente da un avvocato.
Buongiorno, abito in un paese della provincia Sud Sardegna, dal 4 maggio per fare spesa alimentare posso anche andare a fare acquisti nel comune vicino, visto che li ci sono supermercati più forniti e con prezzi convenienti? Dal testo del decreto deduco di sì, ma qualcuno ha chiesto a carabinieri e la risposta è stata che non si può. Quale è la giusta interpretazione all’affermazione “comprovate necessità”? La ringrazio per l’attenzione
Grazie avvocato, potrebbe aggiungere come contestare la multa per chi viene fermato in giro all’aperto senza mascherina?
Io vedo una sola difformità, in tutti i casi, cioè che qui parliamo di decreti leggi, non di leggi, la legge quindi la costituzione italiana agli articoli, 2,10,13,16, dicono che ogni cittadino è libero di soggiornarnare su territorio italiano. Quindi presumo da ignorante che se vuoi fare una multa devi prima cambiare la costituzione ed il decreto legge deve fare il suo iter, cioè passare per il parlamento che se lo approva diventa legge.
Egregio avv. Marco Mori, Innanzitutto complimenti per i contenuti che affronta nei vari social e la chiarezza di linguaggio con i quali li espone. Senza rubarle molto tempo, le espongo quanto segue con la certezza che riuscirà a dedicarmi qualche minuto di attenzione.
Ho letto con interesse i modelli da lei messi gentilmente a disposizione del suo pubblico relativi al ricorso da presentare al Prefetto a seguito delle sanzioni emesse dagli Organi di Polizia per le violazioni delle norme di cui al D.L. 25.3.2020 n.19, e vorrei sapere se posso utilizzarli adattandoli alla specifica situazione di mio figlio maggiorenne. Di seguito quanto è accaduto.
Il giorno 16.4.2020 a mezzo stampa sul quotidiano locale “IL PICCOLO” il Prefetto Valerio Valente specificava il concetto di “prossimità” delle persone dalle proprie abitazioni di 500 metri. Tale disposizione induceva molti cittadini a entrare nel parco adiacente alle nostre abitazioni (l’ingresso del parco è distante 100 metri dalla nostra abitazione). Premetto che si tratta di un parco periferico, 35.000 mq, così scosceso che normalmente ci va pochissima gente. Lo stesso giorno anche mio figlio vi accedeva da solo e a 50 metri dall’ingresso (150 metri da casa) veniva fermato dai Carabinieri della stazione sottostante al parco e sanzionato di euro 280 euro per la violazione amministrativa di cui all’art.4 del D.L. del 25.3.2020 n.19, violazione dell’art.1 di detto decreto in quanto “si trovava a piedi” e “accedeva a parchi…” (art.1 comma 1 lett. e del DPCM 10.4.2020). Nel verbale veniva specificato che “il soggetto stava camminando all’interno del parco…in tenuta sportiva (pantaloncini corti e T-shirt)…privo di mascherina individuale indossata (sarebbe stato più onesto se avessero scritto “non correttamente” indossata in quanto mio figlio l’aveva calata sotto il mento). Dato questi fatti ritiene ammissibile un’istanza di annullamento della sanzione da presentare al Prefetto di Trieste per interpretazione in buona fede del dispositivo dei 150 metri anche se nel parco e con mascherina non ben indossata correttamente ?
Nel ringraziarla per l’attenzione, porge cordiali saluti Dr. Flavio Strolego da Trieste
Buongiorno,
Visto che sto facendo riferimento a quanto riportato in questo articolo vorrei delle delucidazioni in merito ad una Legge che mi hanno segnalato e in particolare si tratta della Legge 833/1978 art. 32 che pare permetta alle regioni di andare in deroga alla legge sanitaria nazionale e legiferare in condizioni di emergenza. È applicabile nel caso specifico?
Grazie
[…] il fac simile della memoria difensiva da inviare alla Prefettura, che dovrete completare ed adattare al motivo per cui vi hanno […]
Ottimo, bravo!
Buonasera Avvocato Mori,
Mi chiamo Antonella Zucco e sono residente a Sondrio.
Seguo sempre i Suoi interventi in veste di ospite di Fabio (“Border Nights”).
Vista la Sua disponibilità mi permetto, in riferimento alle bozze di ricorso da Lei gentilmente messe a disposizione sul Suo sito, di chiederLe un chiarimento per capire se posso procedere, essendo stata sanzionata (eventualmente CASO 4).
Ieri, mentre correvo nelle vicinanze di casa in un tratto di strada che passa in mezzo alle vigne, totalmente deserta, sono stata fermata dai Carabinieri che mi hanno contestato l’assenza della mascherina.
Ho fatto presente al Brigadiere che la zona era deserta ma che, soprattutto, correre con la mascherina indossata mi avrebbe ovviamente ostacolato la respirazione.
Non ha voluto saperne e mi ha multato in base all’Ordinanza Regione Lombardia nr. 528 dell’11 Aprile 2020.
Quello che mi chiedo è questo:
Sul DPCM del 10 Aprile non si parla dell’obbligo di indossare la mascherina (almeno io non l’ho visto)…
Posso fare ricorso alla luce di questo o l’Ordinanza della Regione Lombardia prevale?
Concludo confermando anche nel mio caso la brutta figura fatta dalle forze dell’ordine che non hanno avuto un minimo di comprensione/umanità facendomi pesare palesemente il loro potere.
Tra parentesi, a una coppia che stava lavorando nelle vigne sopra di me, anch’essa priva di mascherina, non è stato fatto alcun verbale.
Le sarei molto grata se potesse darmi riscontro.
La ringrazio anche per il Suo impegno a protezione della nostra Nazione e, di conseguenza, di noi Italiani.
Un saluto cordiale.
Antonella
Sondrio
buongiorno, la questione è ora più chiara rispetto al video di 4 minuti visto sul suo account youtube, ho però due domande:
1) ammesso e non concesso che all’attività sportiva NON si applichi il vincolo di prossimità, cosa sulla quale continuo a nutrire parecchi dubbi, mi può spiegare dove esattamente nel decreto del 25 marzo si specifica che sarebbe comunque vietato uscire dal comune di residenza, con tutti i problemi pratici fra l’altro nell’accertare la violazione? (che dire di chi risiede all’estero e si trova bloccato in italia? turisti o italiani in visita ecc) ovvero, quali ulteriori restrizioni si applicano a chi si sposta fra i comuni che non si applicano già entro il comune? perché questo non mi è mai stato chiaro…
2) lei dice che comuni e regioni non possono decidere sulla libertà di movimento dei cittadini in quanto materia NON di loro competenza, ma non si potrebbe ribattere che essendo questa emergenza sanitaria rientra invece pienamente nelle loro facoltà di intervento?
3) un verbale stilato eventualmente sulla base di generalità dichiarate, senza alcun documento di identità, è per ciò stesso nullo? sulla base del diritto a non ‘incriminarsi’ sarebbe lecito fornire generalità fasulle?
grazie per le risposte
prova
Dove posso trovare, ad oggi gli ultimi aggiornamenti sulle limitazioni individuali e sui presidi sanitari?
Grazie
Ottimo
Grazie per il suo insostituibile impegno
Avvocato buonasera, quanto sopra, considerato il DPCM del 10 aprile 2020, è ad oggi attuale? essendo un ciclista mi riferisco allo sport all’aperto. Grazie
Caro Marco
Grazie per il lavoro di chiarimento e difesa democratica che stai svolgendo in questo momento. Ti scrivo perche’ sono uno dei “denunciati” e stigmatizzati dalla stampa main stream come furbetti. sono stato fermato a Napoli da una volante della PS mentre facevo la mia pedalata quotidiana il giorno 24 marzo ad una distanza di circa 2 km dal mio domicilio nella stessa strada cioe’ dal civico 110 al 253. ho intenzione di presentare ricorso pero’ non so se posso utilizzare i modelli da te predisposti essendo stato denunciato penalmente ai sensi dell’art 650 c.p. come stabilito dall art 3 comma 4 del decreto legge 23/02/2020 nr 6 per aver violato l’art 1 del suddetto decreto e successive modifiche come da DPCM 8 e 9 marzo e successive modifiche etc etc etc. che apparentemente sono stati ex post comparati alle sanzioni amministrative stabilite nel decreto del giorno successivo al fermo 25 marzo.
Domanda: poso usare mutatis mutandis la stessa procedura? e un’altra domanda ma la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 dichiarazione dello stato di emergenza e’mai stato convertito in legge visto che e’ alla base del resto dei provvedimenti adottati che hanno determinato di fatto la sospensione delle liberta’ costituzionali garantite dagli Artt. 2- diritti inviolabili dell’uomo-; 4 diritto al lavoro; 13 liberta personale; 16 liberta’ di circolazione interna e estera; 17 liberta di riunione; 19 professione della fede religiosa; 24 azione in giudizio; 32 tutela della salute e divieto di T.S.O.; 33 diritto allo studio; 35 tutela del lavoro; 48 esercizio del voto, e forse altri che mi sfuggono?
ti chiedo inoltre cosa ne pensi della disapplicazione dell’ art 77 secondo comma della costituzione che prevede per la decretazione di urgenza la presentazione immediata alle camere dei suddetti decreti e l obbligo (anche in caso di camere sciolte) della discussione dei medesimi entro 5 giorni.
scusa ma le domande sono molte e le risposte essenziali.
grazie grazie grazie
gentilissimo avvocato, çontatto in merito a delucidazioni riguardo la deroga ai dpcm per le visite concesse ai genitori dei figli minori,considerato le avverse sentenze e il definitivo via libera del ministero dell’interno con circolare del 27/3 (se non erro).Tale deroga prevedeva il possesso dell’autorizzazione del giudice minorile da allegare alla autocertificazione, poi chiarito dalla successiva circolare menzionata che estendeva tale diritto a tutti i genitori separati anche senza la forza della autorizzazione del giudice.Nel mio caso (sono ancora felicemente sposato) sussiste il problema della visita a figlia minore (8 anni) residente con la madre in altro comune diverso da quello ove io ho la residenza (motivi fiscali).Tali deroghe /circolari sono applicabili anche nel mio caso?Come e cosa devo certificare? Quali documenti dovrei allegare? E’ possibile inquadrare anche la motivazione di ricongiungimento famigliare? Tenga conto che e’ piu’ di un mese (dal 9 marzo) che non riabbraccio moglie e figlia e sinceramente trovo questa situazione assurda. Grazie per l’attenzione che vorrà dare a questa mia richiesta.
Il decreto mi vieta lo spostamento in altro comune anche solo per fare la spesa. Nel mio comune non è possibile acquistare diversi prodotti mentre quelli che si trovano hanno subito aumenti di prezzo incredibili.
Come posso contestare?
Tutto molto interessante, ma chiedo: come si fa ad autocertificare uno stato di salute o malattia, come espressamente scritto proprio al primo punto, in merito al covid-19?
Salve,
innanzitutto grazie per le sue condivisioni, chiare e precise, davvero preziose in un momento cosi delicato e di completa confusione di massa.
Volevo chiederle maggiori informazioni in merito all’autocertificazione, stamani ho visto il video della signora fermata al posto di blocco, (credo lo abbia presente, nel caso posso linkarglielo), dove emerge che di fatto la famosa e controversa autocertificazione, sarebbe di fatto illegale ed illegittima.
Cosa ne pensa a riguardo?
Personalmente, nutrivo dubbi fin dall’inizio sulla validità e legalità di tale “documento”.
Le sarei davvero grato volesse darmi il suo parere oggettivo sull’argomento.
Grazie mille
Antonio Vinaccia
Mi sembra davvero un’ottima indicazione, soprattutto quando specifica attività sportiva laddove nel verbale non è un’opzione contemplata.
Grazie
Buona sera Avvocato. Mi chiamo Leonardo, e vivo in FVG. Qui le restrizioni del governatore Fedriga sono più aspre e parlano, nella sua ordinanza, di “divieto” di uscire di casa anche solo per una passeggiata in prossimità dell’abitazione. Io ho ascoltato la sua intervista fatta da Byoblu ma ho anche sentito degli audio dire che la costituzione al momento è “sospesa” in quanto il governo dichiara di essere in uno stato di guerra e dimostrandolo con la bandiera tricolore bordata di color oro. C’è qualcosa di vero in tutto questo? Inoltre, non essendo del mestiere, è meglio firmare l’autocertificazione? È questo cosa comporta? Scusi se l’ho disturbata, la ringrazio anticipatamente e buon lavoro!
Grazie di cuora Avvocato per questa sua preziosa consulenza.
Siamo al Suo fianco.
Rialziamo la testa.
Boia chi molla!
buongiorno. chiedo se posso andare a comprare prodotti di igiene personale e alimenti fuori dal mio comune quando quei prodotti quel tipo e quelle marche non sono reperibili nei negozi del mio comune. i vigili mi hanno detto che se vengo fermata con questa motivazione ho il verbale di multa assicurato e pertanto è meglio che io rinunci all’acquisto perché le mie allergie non sono documentate da nessun certificato medico e non sono nemmeno documentabili in un secondo momento. come posso evitare una multa?
Grazie per i preziosi suggerimenti volti al semplice riconoscimento dei nostri diritti. Alla luce del decreto 39 Regione Piemonte 6/4/2020, Art 25, dove si parla del limite di 200mt per qualsivoglia attività motoria, vale sempre un principio di riserva di legge? Posso pertanto praticare sport di base? L’art 1 lettera f dell’ultimo Dpcm parla di attività motoria nei limiti della prossimità (con tutto quello che sappiamo in merito) quindi sulla base di quanto visto potrei praticarlo nei limiti territoriali del comune di domicilio.
Grazie avv.Mori sia per il suo lavoro da avvocato sia per il lavoro politico…volevo chiederle se a oggi 11/4/ 2020 se volessi fare sport in lombardia dovrei farlo con la mascherina e se volessi andare a fare un giro in bici con i miei figli potrei farlo…
Grazie ancora
Fabio
Grazie, per la generosità, come sempre!
Buongiorno,
potrebbe cortesemente fornirmi i punti dei decreti per quanto riguarda la voce “ uscite con il cane”, al fine di integrare/modificare i fac simile sopra pubblicati?
Grazie
Si potrebbe sapere qualcosa in merito a visite al genitore anziano che vive in altro comune? Grazie
Molto utile. Purtroppo la paura ingenerata dall’atteggiamento di certi rappresentanti dell forze dell’ordine ha fatto perdere a molti la voglia di esercitare i propri diritti in modo legittimo. In una situazione in cui una collettività rinuncia ad esercitare alcuni dei diritti fondamentali in Costituzione, l’individuo singolo che assuma un comportamento opposto, si sente a disagio pur essendo nel lecito. Spero che prendiamo tutti maggiore coscienza di ciò, e osservo che i diritti individuali, oltre che sanciti, vanno nella pratica esercitati. Da una parte, il cittadino deve rendersi consapevole, dall’altra, l’Autorità deve contemperare l’emergenza sanitaria con l’evidente impoverimento della vita democratica, secondo buon senso.
Eccellente !
Sarebbe possibile avere un consulto e un approfondimento, anche telefonico (vista la pericolosa emergenza basata sul nulla, a mio avviso) in merito ai diritti costituzionali che vengono calpestati da provvedimenti vari e dai controlli asfissianti di solerti tutori dell’ ordine?
Grazie Marco. Sempre puntuale ed esaustivo. Grazie.
Grazie Avvocato Marco Mori . Ho appena finito di scrivere la mia memoria difensiva che inoltrerò a breve presso il Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano . Se abitasse qui a Bolzano , darei mandato a Lei nel difendermi. Nel mio caso , ho copiato il caso 1) ossia ” la Passeggiata “…perché era proprio così che stavo facendo il 4 aprile 2020 con mio figlio di 13 anni , a 600 metri di distanza dalla mia abitazione di Via Nicolò Rasmo 66 . Tenga presente che camminavamo distanti oltre tre metri e per giunta indossavamo tutti e due ottime mascherine FFP2… A proposito di ” concetto di prossimità “…solo il 7 aprile il Sindaco Caramaschi di Bolzano ha stabilito con una ordinanza cosa si intende per ” prossimità ” stabilendo in 200 metri il raggio nel quale si può camminare ecc. L’ infrazione contestatami è stata fatta il 4 aprile… l’ ordinanza del Sindaco di Bolzano è in vigore dal 7 aprile… pertanto non può essere retroattiva… La ringrazio nuovamente. Delmarco Graziano . Bolzano .
Grazie mille per l’aiuto e la disponibilità!
Grazie, Marco!
Grazie Marco, questo è servizio di pubblica attività!