di Laura Avv. Muzio e Marco Avv. Mori –
Segnaliamo un’ulteriore possibilità che sembra delinearsi nelle opposizioni avverso gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Trattasi di una linea difensiva che trova il pieno supporto della normativa vigente in materia e che dunque desta notevole interesse.
L’eccezione in esame è quella del difetto di attribuzione, cioè della mancanza di potere di firma in capo alla persona fisica che materialmente sottoscrive un accertamento. Utile sapere che capita molto spesso, su Genova ad esempio nella quasi totalità degli accertamenti da noi esaminati, che l’atto impositivo venga sottoscritto da un mero delegato non inquadrato nell’ambito del personale di carriera direttiva dell’Ufficio.
Vediamo le norme di riferimento per la questione che sono fortunatamente molto chiare e non lasciando davvero margine a dubbi.
L’art. 42 comma 1 DPR n. 600/1973 dispone: “Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma”.
L’art. 21-septies L. n. 241/1990 così stabilisce: “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.”
Da queste due semplici norme comprendiamo quanto segue: gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti o dal capo dell’ufficio che emette l’atto o da un altro impiegato che sia stato delegato dal capo dell’ufficio, ma tale impiegato delegato deve appartenere alla carriera direttiva, in altre parole non può essere un semplice funzionario.
Se manca questo requisito della firma apposta da chi è titolato a farlo la pena è la nullità del provvedimento, poiché viziato da cd difetto assoluto di attribuzione.
Nella prassi, sostanzialmente tutti gli avvisi di accertamento che abbiamo visto fino ad oggi, recano in calce, come indicazione di chi sottoscrive, la seguente dicitura: “Il capo area per delega del direttore provinciale” seguita dal nome di chi materialmente firma, cioè questo fantomatico capo area.
Approfondendo la questione ed esaminando i documenti che Agenzia delle Entrate produce ogni qual volta si solleva la nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione, siamo giunti spesso a scoprire che il cosiddetto “capo area” che firma l’avviso su delega del direttore provinciale non è affatto un impiegato della carriera direttiva come richiederebbe la norma, ma è più spesso un semplice funzionario per nulla inquadrato a livello direttivo.
Ecco che allora si configura a tutti gli effetti il difetto assoluto di attribuzione con la conseguenza che l’avviso di accertamento andrà annullato anche già soltanto per questo motivo.
Trattandosi di un motivo di nullità dell’accertamento (dunque opponibile in Commissione Tributaria nei tempi brevi di 60 giorni dal ricevimento notifica), il consiglio che possiamo dare è quello di non perdere tempo in verifiche (si faranno successivamente) ed eccepire sempre e comunque l’illegittimità, nullità e/o annullabilità dell’avviso di accertamento ricevuto per violazione degli artt. 42 DPR n. 600/1973 e 21 septies L. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione senza fornire nessuna ulteriore spiegazione.
In questo modo l’ente emittente potrebbe (dovrebbe, onere della prova è dell’Ufficio in caso di firma per delega) produrre anche spontaneamente la documentazione atta a dimostrare la legittimità e la titolarità del potere di firma in capo a chi ha sottoscritto l’atto consentendoci (accade davvero spesso) di scoprire che, in realtà, il delegato alla firma non è un impiegato della carriera direttiva.
Vale la pena di formulare sempre questo motivo di ricorso quando si impugna l’atto ricevuto.
La Cassazione condivide tale impostazione: “L’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del DPR 29 settembre 1973 (omissis…), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio“ (Cass. Civ. Sez. V, 5.09.2014 n. 18758).