Nov 24

ERF – European Redemption Fund: ovvero la fine dell’Italia come nazione sovrana ed indipendente

 

A Londra, alla London School of Economics, Riscossa Italiana ha avuto modo di parlare di ERF e TTIP.

Oltre al video del convegno, a disposizione anche su questo sito, voglio esporre alcuni brevi riflessioni di carattere giuridico sull’E.R.F. (European Redemption Fund).

Il fondo di redenzione europeo evoca un forte senso punitivo, fin dal nome scelto per esso. La parola redenzione si collega al concetto di peccato e dunque ad un qualcosa di sbagliato connesso inscindibilmente ad un passato che va espiato.

Nello specifico ciò che con l’E.R.F. va espiato è il debito pubblico. L’ERF è dunque uno strumento di enforcement ovvero di esecuzione, di costrizione. Costrizione verso cosa? Ovviamente Verso le cessioni di sovranità nazionale.

Ancora una volta dobbiamo tirare in ballo Mario Monti ed una sua folle (a dir poco) dichiarazione: “Io ho una distorsione che riguarda l’Europa ed è una distorsione positiva, anche l’Europa, non dobbiamo sorprenderci che l’Europa abbia bisogno di crisi e di GRAVI crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell’Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario . E’ chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini, ad una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico di non farle diventa superiore al costo del farle perché c’è una crisi in atto visibile conclamata. Certamente occorrono delle autorità di enforcement (n.d.s. costrizione, esecuzione traducendo in Italiano) rispettate che si facciano rispettare che siano indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati oggi abbiamo in Europa troppi Governi che si dicono liberali e che come prima cosa hanno cercato di attenuare la portata la capacità di azione le risorse l’indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in un’economia anche solo liberale”.

La dichiarazione è purtroppo chiara e dunque l’ERF rappresenta indubbiamente uno degli strumenti di coercizione volti alla cessione della sovranità nazionale. La crisi deve diventare conclamata al punto da determinare nel popolo la percezione della necessità di compiere le criminali riforme strutturali chieste da Bruxelles.

Spieghiamo brevemente di cosa si tratta:

Con il Trattato sulla stabilità il coordinamento e la governance dell’Unione Europea, meglio noto come Fiscal Compact, si è data dignità normativa di rango superiore ai vecchi regolamenti (anno 2011) della commissione noti con i nomi di six pack e two pack.

Con esso, non si è solo ribadito che il rapporto tra debito pubblico e PIL non deve superare il 60%, ma anche che tale traguardo deve essere raggiunto nel periodo di vent’anni, con conseguente riduzione del debito nella misura di 1/20 l’anno.

Ovvio che tale risultato è irrealizzabile per qualsiasi nazione. Infatti si chiede allo Stato di drenare ogni anno ingenti somme dai risparmi dei cittadini. Non potendo più fare deficit l’alternativa ad una politica di austerità fatta di tagli e tassazione, sarebbe unicamente quella di recuperare il denaro mancante attraverso l’esportazione. Tale politica, tuttavia, è inattuabile e passa necessariamente per la volontaria deflazione salariale già in corso dal 2011 in poi e perseguita con passione anche dall’ultimo traditore del nostro paese: Matteo Renzi. Come avete visto queste politiche stanno semplicemente distruggendo l’economia nazionale!

Proprio al fine di perseguire nella via della cancellazione della personalità giuridica degli Stati UE, la Commissione Europea ha immediatamente ipotizzato la costituzione di un pilota automatico idoneo a costringere gli Stati a rispettare il Fiscal Compact e così ad auto-smantellarsi.

Tale meccanismo è appunto l’ERF. Un fondo in cui vengono conferiti asset patrimoniali, riserve auree, le stesse tasse (ad esempio l’iva). In sostanza si tratta di cambiali in bianco che verranno direttamente incassate laddove il nostro Stato non versasse le somme necessarie a ridurre il debito nella misura pattuita.

Una sorta di super Equitalia Europea che ha però già in mano i nostri beni e che dunque potrà soddisfarsi su di essi senza alcun limite procedurale. Se falliamo gli obiettivi l’ERF si approprierà direttamente dei beni conferiti e sarà sempre solvibile mentre gli Stati, non riusciranno a pagare più stipendi e servizi.

La contropartita a tale conferimento sarà l’emissione di obbligazioni da parte del fondo con cui i paesi aderenti all’Euro potranno ridurre il costo dei propri interessi passivi, una sorta di Eurobond garantiti dalla tripla A dei mercati.

Il vantaggio dell’ERF ovviamente è solo propaganda e non effettivo. Infatti, l’imposizione allo Stato di perseguire avanzi primari (tassare più di quanto spende) per un periodo di tempo estremamente lungo, porterà al violento (e volontario) aggravarsi della crisi economica.

Il fondo di redenzione costringerà dunque le nazioni a tagliare la spesa e dimagrire fino al punto di non poter funzionare, costringendole alla cessione di sempre maggiori fette di sovranità. Come da richiesta di Mario Monti.

Tuttavia la cessione di sovranità nazionale è un fatto lecito? La questione giuridica va posta.

L’art. 1 Cost. recita: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Sul punto occorre esaminare specificatamente l’art. 11 Cost., ovvero la norma che disciplina i limiti richiamati dal citato art. 1: La Repubblica consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra i popoli”.

Orbene la Repubblica consente semplicemente alle limitazioni e giammai alle invocate cessioni. Lapalissiano che cedere è cosa ben diversa dal limitare. Limitare significa chiaramente omettere di esercitare una prerogativa sovrana ma non consegnare quella prerogativa sovrana ad un soggetto terzo rispetto all’ordinamento italiano e ciò con un vincolo permanente.

Un esempio: eliminare le barriere doganali costituisce pacificamente una mera limitazione di sovranità. Far gestire le barriere doganali ad un ordinamento esterno sarebbe invece una cessione piena.

Altresì, fermo il divieto pacifico di cessioni, anche per le mere limitazioni, la Costituzione pone comunque il vincolo della condizione di parità tra le nazioni (esiste oggi questa condizione? Certamente no, basta solo pensare alle differenze con cui ogni Stato si finanzia) ed il vincolo di scopo della limitazione finalizzata alla pace e la giustizia tra le nazioni. Come vedete l’inquadramento Costituzionale è addirittura banale stante il significato letterale dei termini.

Qui normalmente i liberisti, in chiara difficoltà giuridica stante il contenuto letterale della Costituzione, amano propinarci l’ennesima balla, ovvero ci ricordano che i Trattati sono sovraordinati alla Costituzione. Ciò è completamente falso!

Sul punto con la sentenza n. 238/14 la Corte Costituzionale ha ampiamente confermato quanto si sostiene: Non v’è dubbio, infatti, ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali “controlimiti” all’ingresso delle norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)”.

Ed ancora, confermando anche il concetto di limitazione fatto proprio dallo scrivente, la Corte afferma:Anche in una prospettiva di realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l’Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l’apertura dell’ordinamento italiano all’ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito, come questa Corte ha ripetutamente affermato (con riguardo all’art. 11 Cost.: sentenze n. 284 del 2007, n. 168 del 1991, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984, n. 183 del 1973; con riguardo all’art. 10, primo comma, Cost.: sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 48 del 1979; anche sentenza n. 349 del 2007), dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell’uomo, elementi identificativi dell’ordinamento costituzionale.

In claris non fit interpretatio.

Davvero non c’è possibilità di discutere il fatto che l’ERF sia incostituzionale e che le cessioni di sovranità che determina, o quelle che vorrebbe determinare, siano palesemente illecite anche sotto il profilo penale ex art. 241 e 243 c.p. Dette norme puniscono chi compie atti volti a determinare la menomazione della sovranità e dell’indipendenza nazionale, norme oggi colpevolmente dimenticate dai PM romani.

Avete mai assistito ad un atto più ostile verso lo Stato di quello atto a provocarne scientemente lo smantellamento? L’ultima volta che accadde vi erano le bombe ed i carri armati, oggi lo si fa firmando Trattati Internazionali. Ma l’intensità del danno alla nostra patria è immutato.

Fermiamo questo colpo di Stato! La legge è l’unica speranza di farlo pacificamente, con buona pace dell’opposta ed insensata tesi di Paolo Barnard, che comunque saluto dato l’impegno nella mia medesima battaglia.