Mag 21

Denunciamo la lista eversiva “Stati Uniti d’Europa”

Chiedere la fine della Repubblica per creare un nuovo Stato non è una posizione politica ma un proclama palesemente eversivo. Necessario quindi provare a reagire senza rimanere a guardare, pur consapevoli di come sino ad oggi la Magistratura non ha mai mosso un dito a protezione della sovranità nazionale contro le illecite norme dei trattati europei. Tuttavia stavolta c’è qualcosa di diverso, stavolta si chiede direttamente di mettere fine al nostro Stato. Mentre dai trattati UE era possibile uscire, almeno in astratto, se nascono gli Stati Uniti d’Europa tale possibilità sarà perduta per sempre.

Malgrado che le possibilità di successo siano poche era impensabile rimanere a guardare e vi chiedo ancora una volta di essere protagonisti insieme a noi, scaricando la denuncia, compilandola con i vostri dati e, dopo averla firmata, portandola a qualsiasi stazione di Polizia o comando dei Carabinieri.

Cliccate DenunciaUSE per scaricare l’atto.

Ecco anche l’atto completo per la lettura:

PROCURA DELLA REPUBBLICA

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

Promosso da

nato/a a

il

e residente in

ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliato/a presso la propria residenza come sopra indicata

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L’art. 1 della Costituzione Italiana recita: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

-L’art. 11 della Costituzione Italiana dispone: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle LIMITAZIONI di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

-L’art. 139 della Costituzione Italiana dispone: La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

-L’art. 243 c.p. punisce: Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.

-La cd. legge Scelba (n. 645/1952) punisce all’art. 2 chi promuove, organizza o dirige partiti, movimenti o mere associazioni aventi gli scopi indicati nell’art. 1 della medesima ovvero: “ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persone persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia (omissis…)”.

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PREMESSO IN FATTO

1) I trattati europei già ad oggi costituiscono cessioni illecite della nostra sovranità, l’art. 3 TFUE infatti specifica un elenco di materie in cui l’Unione Europea ha competenza esclusiva, ovvero:

-unione doganale;

-definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

-politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro;

-conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune di caccia e pesca;

-politica commerciale comune;

2) L‘art. 2 TFUE, a piena conferma del fatto che in queste materie si debba parlare di sovranità ceduta eloquentemente dispone che: quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare ed adottare atti giuridicamente vincolanti.

La Costituzione italiana, con il suo art. 11 Cost., non consente la cessione di sovranità, diritto plurisoggettivo inalienabile dei cittadini. La Costituzione consente la limitazione della sovranità esclusivamente a fini di pace e giustizia, oltre che in condizioni di reciprocità tra le nazioni, norma peraltro concepita espressamente per la sola adesione dell’Italia all’O.N.U., la stessa idea di apertura ad una futura Europa federale fu infatti respinta nella seduta plenaria dell’Assemblea Costituente del 24 gennaio 1947 (cfr. https://www.dirittoitaliano.com/cmsAdmin/uploads/PDF-Paper-Avv-Giuseppe-Palma-e-Avv-Marco-Mori-su-USE.pdf);

3) Uno Stato può esistere unicamente se ha i propri elementi fondanti irrinunciabili. Essi sono il popolo, il territorio ed appunto la sovranità del popolo sul territorio stesso. La nostra Costituzione conseguentemente fissa nei suoi principi fondamentali il concetto centrale di appartenenza della sovranità al popolo (art. 1 Cost.);

4) La Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 238/14, ha avuto modo di ribadire che i principi fondamentali dell’ordinamento costituiscono barriera invalicabile all’ingresso delle norme internazionali e di quelle dell’Unione Europea nel nostro sistema giuridico. L’appartenenza della sovranità al popolo è un principio fondamentale dell’ordinamento, che non può essere superato dalle norme dell’Unione;

5) L’Italia non poteva in alcun modo cedere sovranità e tantomeno cedere, ad esempio, la sovranità monetaria, che oggi appartiene in via esclusiva al SEBC, al sistema europeo delle Banche Centrali, che la esercita in via indipendente (ex art. 130 TFUE) da qualsivoglia decisione del Parlamento, europeo e nazionale, con buona pace anche del disposto dell’art. 47 Cost. che, al contrario, prevede che la Repubblica debba disciplinare, coordinare e controllare il credito. Se la Banca è indipendente lo Stato non disciplina, coordina o controlla alcunché;

6) In merito alla cessione della sovranità monetaria ed alle sue incredibili conseguenze valgano su tutte le parole dell’ex Presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky: Si parla di fallimento dello Stato come di cosa ovvia.

Oggi, è “quasi” toccato ai Greci, domani chissà. È un concetto sconvolgente, che contraddice le categorie del diritto pubblico formatesi intorno all’idea dello Stato. Esso poteva contrarre debiti che doveva onorare. Ma poteva farlo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Non era un contraente come tutti gli altri. Incorreva, sì, in crisi finanziarie che lo mettevano in difficoltà. Ma aveva, per definizione, il diritto all’ultima parola. Poteva, ad esempio, aumentare il prelievo fiscale, ridurre o “consolidare” il debito, oppure stampare carta moneta: la zecca era organo vitale dello Stato, tanto quanto l’esercito. Come tutte le costruzioni umane, anche questa poteva disintegrarsi e venire alla fine. Era il “dio in terra”, ma pur sempre un “dio mortale”, secondo l’espressione di Thomas Hobbes. Tuttavia, le ragioni della sua morte erano tutte di diritto pubblico: lotte intestine, o sconfitte in guerra. Non erano ragioni di diritto commerciale, cioè di diritto privato.

Se oggi diciamo che lo Stato può fallire, è perché il suo attributo fondamentale, la sovranità, è venuto a mancare. Di fronte a lui si erge un potere che non solo lo può condizionare, ma lo può spodestare. Lo Stato china la testa di fronte a una nuova sovranità, la sovranità dei creditori”.

7) Il codice penale ovviamente punisce i delitti contro la personalità giuridica dello Stato, ovvero punisce coloro che attentano agli elementi fondanti dello Stato stesso, appunto: popolo, territorio e sovranità;

8) Ma veniamo all’oggetto della presente denuncia. In occasione delle prossime elezioni europee la situazione, già di per sé illegittima, va verso un ulteriore aggravamento. Risulta infatti presente una lista denominata “Stati Uniti d’Europa” la quale ha addirittura inserito nel proprio programma elettorale, in radicale violazione del combinato degli artt. 1, 10, 11 e 139 Cost., la soppressione della Repubblica Italiana e la creazione di un nuovo Stato chiamato Stati Uniti d’Europa, azione punibile penalmente sia ex art. 243 c.p., che addirittura, per le ragioni che si diranno infra, ai sensi della legge Scelba;

9) Precisamente il documento programmatico ufficiale della lista recita inequivocabilmente a pag. 4: “… è ora di mettere mani ai trattati istitutivi e fare passi avanti verso gli Stati Uniti d’Europa, con un Governo che risponda al Parlamento europeo, una politica estera, di difesa, fiscale e migratoria comune e l’eliminazione del voto all’unanimità. Un vero e proprio Stato Europeo”.

10) La lista è stata presentata nella forma del contrassegno composito dai seguenti partiti, partiti i cui esponenti (non solo chi ne ha la legale rappresentanza), dunque sposano suddetto programma che deve essere ritenuto chiaramente eversivo: “+Europa, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Radicali Italiani, libdem europei, L’Italia c’è”;

11) Si sottolinea peraltro come nel 2006, precisamente con legge n. 85 del 24 febbraio, alcune norme penali di rilievo per i fatti appena menzionati furono sorprendentemente modificate. L’art. 241 c.p. (attentato contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato) e l’art. 283 (attentato alla Costituzione dello Stato), ad esempio, videro l’introduzione della violenza quale nuovo elemento costitutivo della fattispecie.

Violenza che peraltro oggi esiste, visto che la leva con cui il Paese viene obbligato passo dopo passo ad ulteriori cessioni di sovranità è quella del ricatto economico ottenuto artificialmente attraverso l’applicazione di regole giuridiche codificate nei trattati UE, tra cui la perdita della sovranità monetaria, le quali portano matematicamente alla recessione. Ci hanno sottratto quel diritto di ultima parola di cui elegantemente parlava Zagrebelsky.

Tuttavia spiegarlo sin d’ora appesantirebbe un atto che vuole essere lineare e semplice per “spingere” codesta Procura ad aprire finalmente un’indagine seria su quello che oggi può essere definito il tema dei temi, ovvero la minaccia alla sopravvivenza della Repubblica Italiana.

12) L’art. 243 c.p. invece non ha subito modifica alcuna e tale norma punisce, anche i semplici accordi diretti a commettere atti ostili contro la personalità giuridica dello Stato, ovvero gli accordi diretti a colpire uno degli elementi fondanti di esso;

13) Chi ha ceduto la nostra sovranità stipulando i trattati europei, chi ci mantiene in tali condizioni asservendoci quotidianamente al vincolo esterno di Bruxelles, obbligandoci così a subire, come ricordava Zagrebelsky, la sovranità dei creditori, e soprattutto chi pianifica o invoca ulteriori cessioni della nostra sovranità e la fine della Repubblica attraverso la creazione degli Stati Uniti d’Europa, ad avviso di chi scrive commette o ha commesso il delitto di cui all’art. 243 c.p..

Tali condotte violano altresì, quando è un intero movimento politico a farsene promotore, gli artt. 1 e 2 della cd. legge Scelba, che sanziona tra l’altro proprio chi propugna la soppressione delle libertà costituzionali, tra cui rientra a pieno titolo il diritto plurisoggettivo alla sovranità (art. 1 Cost.);

14) Peraltro con decreto del 6.10.2017 il Tribunale Penale di Cassino (RGNR 4596/2017 – RG GIP 2744/2017, in persona del G.I.P. Massimo Lo Mastro, seppur incidentalmente, ha avuto modo di confermare, accogliendo le tesi dell’esponente sul punto, che la cessione di sovranità è un atto illecito punito dal codice penale quando ne ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi: “(omissis…) rileva questo giudice la differenza tra limitazioni e cessione di sovranità, non ritenendo (giustamente – n.d.s.) detti concetti assimilabili. L’art. 11 Cost. precisa e fissa, con estrema chiarezza a quali condizioni sia possibile “limitare” la sovranità nazionale (ovvero limitare la sovranità popolare). Proprio perché senza sovranità lo Stato non esisterebbe, i limiti della Costituzione in materia di compressione del potere d’imperio sono rigorosi (proprio per questo il legislatore si è occupato di sanzionare penalmente la lesione del potere d’imperio e dello Stato e si parla all’uopo di delitti contro la personalità giuridica internazionale dello Stato ove ne risultino integrati gli estremi oggettivi e soggettivi). Orbene (omissis…) la sovranità dunque non può essere ceduta ma solo limitata e anche le mere limitazioni hanno ulteriori “limiti”. Fermo il divieto assoluto di cessioni, la limitazione della sovranità può avvenire unicamente in condizioni di reciprocità ed al fine esclusivo (ogni altra soluzione è stata espressamente bocciata in seno all’Assemblea Costituente) di promuovere un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Limitare significa circoscrivere un potere entro certi limiti, ovvero omettere di esercitare il proprio potere d’imperio (che pure deve rimanere intatto) in una determinata materia, oppure esercitarlo all’interno di certi limiti generalmente riconosciuti dal diritto internazionale a fini di pace e di cooperazione tra le nazioni. Purché il contenimento dell’esercizio del proprio potere (che secondo la nostra impostazione democratica, appartiene al popolo, ovvero al soggetto rappresentato), sia in ogni caso rispettoso degli ulteriori cd. “controlimiti” costituzionali (cfr. Sent. Corte Cost. 238/2014). La cessione di sovranità invece comporta la consegna ad un terzo di un potere d’imperio proprio di uno Stato che così per definizione perde anche la propria indipendenza”.

Ovviamente quanto considerato reato dal GIP di Cassino è esattamente ciò che è avvenuto nel nostro Paese. L’Italia ha perso radicalmente la sua indipendenza e la sua sovranità, fatto giuridicamente illecito.

Anche se non si aderisse a questa tesi in merito ai trattati UE, che prevedono la foglia di fico del recesso dagli stessi, è ovvio che invece creare un nuovo stato significhi palesemente mettere fine alla Repubblica italiana e quindi commettere quello che è a tutti gli effetti un delitto.

Tutto ciò richiamato e premesso, l’esponente è assolutamente convinto che i fatti sommariamente esposti costituiscano le condotte commissive del reato di cui all’art. 243 c.p. e di quello di cui agli artt. 1 e 2 della cd. legge Scelba, quantomeno sotto il profilo del tentativo essendo in corso atti diretti in modo non equivoco a distruggere la Repubblica italiana da parte della lista denominata “Stati Uniti d’Europa (e dei partiti che la compongono)”.

IN DIRITTO

-In merito al delitto di cui all’art. 243 c.p.

L’art. 243 c.p. punisce: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”.

Il verificarsi dell’evento bellico non è elemento necessariamente richiesto per la consumazione del reato in parola per il quale è sufficiente l’avvenuta intelligenza con lo straniero a tale fine o, per quanto qui interessa davvero, al fine di compiere anche altri atti altrimenti ostili alla nazione. Dunque paliamo di atti diversi dalla guerra che comunque ledano la personalità giuridica dello Stato.

Tenere “intelligenze” significa semplicemente stringere un accordo con lo straniero, accordo che ai fini del reato in parola può anche essere assolutamente palese e non già occulto. La stipula di un trattato internazionale è pacificamente un atto d’intelligenza con lo straniero.

La qualificazione giuridica apparentemente meno immediata è quella che definisce appunto il concetto di “atto ostile diverso dalla guerra”.

Per comprendere il senso del termine basta ricordare il capo del codice penale in cui il reato è inserito, ovvero quello che mira appunto a tutelare la già citata personalità giuridica dello Stato.

Atti di ostilità dunque altro non sono che tutte le azioni d’inimicizia diverse dalla guerra stessa, che risultino parimenti dannose della personalità giuridica del Paese, anche qualora non coercitive o non violente.

Se la violenza invece fosse ravvisata (e la violenza che spinge verso le cessioni di sovranità in realtà c’è!), troverebbe applicazione il diverso delitto di cui all’art. 241 c.p.

L’ordinamento democratico della Repubblica italiana si basa ovviamente sulla nostra Costituzione, che all’articolo 1 attribuisce espressamente la sovranità al popolo. Tale passaggio costituisce l’essenza di una democrazia nel senso proprio del termine.

La sovranità dunque è elevata a diritto, necessariamente plurisoggettivo, fondamentale dell’ordinamento.

Un atto d’intelligenza con lo straniero che comporta la sottrazione della sovranità e dell’indipendenza nazionale deve necessariamente qualificarsi come “atto ostile” a quel bene giuridico che si può definire personalità dello Stato Italiano.

Se si arrivasse addirittura alla cancellazione della Repubblica, in spregio alla sua definitività sancita dall’art. 139 Cost., con la creazione degli Stati Uniti d’Europa, si andrebbe oltre ogni peggior incubo.

Non vi è infatti azione più ostile nei confronti di una nazione di quella diretta a cancellarne la sovranità o a menomarne l’indipendenza, poiché se ne compromette un elemento fondante ed irrinunciabile.

Ogni evento bellico è per sua definizione il tentativo di sottomettere un altro Stato menomandone proprio la sua sovranità e la sua indipendenza.

Infatti in caso di invasione armata lo Stato certamente non perde il territorio, che geograficamente rimane. Non perde neppure il popolo, che nonostante i morti conseguenti ad una guerra, non si estingue.

Uno Stato invaso perde invece il potere d’imperio, ovvero la sovranità del suo popolo sul suo territorio, sovranità che anche nel progetto di Costituzione veniva definita come incondizionata ed incondizionabile.

Oggi la compromissione dell’indipendenza e della sovranità nazionale non avviene dunque con i carri armati, ma con trattati (atti d’intelligenza compiuti da Maastricht in poi appunto) che spogliano la nazione di qualsivoglia capacità giuridica in materia politica ed economica, siamo così in presenza di palesi atti ostili contro la personalità giuridica del Paese.

La cessione definitiva di sovranità dell’Italia in favore dell’Europa, che avverrebbe con la nascita dei cd. “Stati Uniti d’Europa”, rappresenterebbe indiscutibilmente la fine dell’Italia quale nazione libera ed indipendente, e ciò è esattamente quello che sarebbe accaduto in caso di occupazione militare del paese.

Atto ostile è pertanto semplicemente ciò che contrasta con la personalità dello Stato.

Se si parla di interessi nazionali la valutazione che spetterà all’Ill.mo PM che esaminerà il presente atto dovrà quindi essere esclusivamente giuridica e non di mera opportunità. Anche se esistesse una maggioranza del Paese che vuole la fine della Repubblica, tale idea resterebbe comunque eversiva e da perseguire penalmente in ossequio del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Quindi se si ritenesse che la cancellazione dell’Italia come Stato possa essere atto compiuto nell’interesse del popolo italiano stesso (non è ovviamente così visto che si tratta unicamente di asservire il Paese al potere economico, ma non lo spiegherò compiutamente in questa sede in quanto irrilevante ai fini della fattispecie), ciò non toglierebbe la qualifica di atto ostile ad un trattato/accordo che disponga suddetta cancellazione.

Ergo il carattere ostile di un atto è in re ipsa nella cessione di sovranità compiuta in violazione di principi fondamentali della nostra costituzione indipendentemente dal fatto che si possa pensare o meno che tale cessione migliorerà la qualità della vita nel nostro paese.

In merito all’elemento psicologico necessario alla consumazione del reato non rileva che il soggetto agente voglia il male della popolazione italiana, ma unicamente che il soggetto agente abbia il dolo specifico di compiere un atto ostile alla sopravvivenza della nazione Italia quale entità indipendente e sovrana dotata di propria personalità giuridica, dolo che indubbiamente sussiste nei partecipanti alla lista Stati Uniti d’Europa.

D’altro canto è facile comprendere, come già spiegato nelle premesse del presente atto e come ben rilevato dal Tribunale di Cassino ripetendo pedissequamente le tesi dell’autore materiale del presente atto che è l’avv. Marco Mori del foro di Genova, che la stessa definizione di Stato comporta il potere sovrano dello stesso sul proprio territorio, il cd. potere d’imperio.

Lo Stato appunto è popolo, territorio e sovranità, e chiaramente in uno Stato democratico la sovranità appartiene al popolo stesso e dunque non può essere ceduta a terzi.

Se uno Stato non ha più questo potere perché sottoposto ad un “vincolo esterno”, qualsiasi siano le ragioni per cui ciò avviene, la personalità giuridica è irrimediabilmente perduta.

Che piaccia o meno cedere sovranità o addirittura andare oltre questo costruendo un nuovo Stato e cancellando la personalità giuridica di quello in essere è sic et simpliciter un atto eversivo.

* * *

-In merito al delitto di cui agli artt. 1 e 2 della cd. legge Scelba.

La legge Scelba non mira a colpire solamente la ricostituzione di un partito che si richiami alla mera ideologia fascista o che ne riprenda il nomen iuris.

La Legge Scelba, come chiaro anche nei lavori preparatori che hanno portato alla redazione della XXII disposizione transitoria, dunque mira ad impedire che si affermi un nuovo partito, movimento o associazione, avente scopi violenti, antidemocratici oppure anche meramente eversivi dell’ordinamento Costituzionale, attuati con o senza l’uso di violenza.

La Legge Scelba dunque configura tassativamente le ipotesi in cui essa trova applicazione.

Tra di esse una rileva ai fini della presente denuncia. Ovvero la punizione ex art. 2 legge Scelba scatta anche quando si propugna la soppressione delle libertà garantite nella Costituzione.

Ebbene tra tali libertà rientra a pieno titolo l’esercizio della sovranità del popolo italiano sul suo territorio, il cd. potere d’imperio.

La sovranità come già specificato è un diritto plurisoggettivo definibile come “fondamentalissimo”, posto che su di esso si basa la nostra intera democrazia.

Non a caso parliamo della violazione dell’art. 1 della Costituzione. Non esiste democrazia senza sovranità.

La forma Repubblicana implica che le decisioni nella vita del Paese siano prese in forza delle determinazioni del popolo, che esercita detta sovranità prevalentemente attraverso lo strumento della democrazia rappresentativa, appunto nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Questa forma di Stato, ovvero la forma Repubblicana, è poi definitiva ex art. 139 Cost.

I partiti che a vario titolo invocano la fine della Repubblica e dunque la fine della sovranità del popolo italiano sul proprio territorio stanno palesemente propugnando dunque la soppressione delle libertà costituzionali fondamentali.

Ricordiamo ancora come, ai sensi anche della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 238/14, i principi fondamentali dell’ordinamento e i diritti inalienabili dell’uomo prevalgano su ogni altra norma internazionale, trattati europei compresi.

Come detto in premessa recentemente abbiamo visto un’evoluzione in negativo delle azioni illecite sopramenzionate, arrivando all’incredibile epilogo di partiti che hanno inserito la fine della Repubblica italiana nel proprio programma elettorale chiamando la lista comune Stati Uniti d’Europa.

Tale scelta costituisce un atto in cui pacificamente si propugna la soppressione di libertà fondamentali quale in particolare il diritto di ciascun cittadino di autodeterminarsi sul suo territorio esercitando la propria sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione, che appunto sancisce che la forma Repubblicana non possa essere soggetta a revisione costituzionale.

La sovranità italiana, in caso di creazione degli Stati Uniti d’Europa, sarà ovviamente perduta visto che i nostri parlamentari sarebbero sempre minoranza rispetto a quelli degli altri paesi che avrebbero dunque la possibilità di prendere, al posto del popolo italiano, ogni decisione che riguarda il nostro territorio mettendo fine alla forma Repubblicana dello Stato.

Il programma della lista di Stati Uniti d’Europa è chiaro sul punto anche quando parla di eliminazione dell’unanimità (ovviamente si riferisce al Consiglio UE) elemento che disintegrerebbe senza appello ogni autonomia ed indipendenza del Paese.

Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente

CHIEDE

Che i responsabili dei reati di cui in epigrafe, ovvero gli esponenti delle forze politiche che si sono presentate alle prossime elezioni europee con la lista denominata “Stati Uniti d’Europa” (dunque anche chi non è il legale rappresentante delle stesse), come in premessa specificate sulla base del contrassegno presentato, siano condannati penalmente in base all’art. 243 c.p. (eventualmente nella forma del tentativo) e/o agli artt. 1 e 2 della cd. legge Scelba, ovvero in forza delle norme meglio viste e ritenute da codesta Ill.ma Procura della Repubblica tra cui anche l’art. 241 c.p..

Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.

Si chiede di voler affrontare la problematica indicata nel presente esposto con massima attenzione giuridica e non come una mera polemica politica sulla struttura dell’attuale sistema. Quanto scritto non è infatti politica, ma diritto.

Fermare un colpo di Stato in itinere è un’azione giudiziaria prima che politica, la cui competenza appartiene alla Magistratura.

Si chiede altresì l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per fermare quello che appare, a tutti gli effetti, un colpo di Stato, peraltro ormai in fase di oggettiva ultimazione, compreso il divieto di partecipazione alla competizione elettorale e lo scioglimento dei rispettivi partiti che portano avanti il programma eversivo di mettere fine alla Repubblica.

Con la massima osservanza.

Luogo e data.

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