Set 01

La Banca d’Italia istiga all’usura?

Chi ormai segue questo sito conosce il mio pensiero circa lo stato della democrazia in questo paese. Siamo ormai un’oscena dittatura finanziaria. Tale dittatura si manifesta in una pluralità di forme le quali hanno tutte un unico denominatore, ovvero lo strapotere del sistema bancario che ha assorbito la sovranità nazionale che non è andata dispersa in forza delle imposizioni UE.

Tale strapotere si riflette anche nell’ambito del credito privato dove non è raro che le banche commerciali applichino tassi di interesse usurari, nonostante come avevo già detto in un precedente articolo (clicca qui per leggerlo) siano proprio le banche a determinare, con i loro comportamenti, il tasso d’usura che lo Stato si limita unicamente a rilevare con evidente e macroscopica violazione dell’art. 47 Cost. Ebbene con nota del 3 luglio 2013 la spudoratezza della Banca d’Italia ha raggiunto punte davvero surreali che impongono una reazione forte.

Precisamente con suddetta nota Banca Italia si è pronunziata sui parametri da considerare per procedere alla verifica della sussistenza di usura nell’ambito di un contratto bancario. Tali “chiarimenti” (così li chiamano) sono pubblicati sul sito ufficiale dell’istituto ovvero www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/030713_antiusura.pdf. 

In particolare la Banca d’Italia pur premettendo che, “La verifica dell’usurarietà dei tassi applicati a singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto l’aspetto civile e penale, sono rimesse all’Autorità giudiziaria”, dunque nonostante riconosca espressamente la sua totale ed ovvia incompetenza circa il tema affrontato, si è comunque lanciata in una personalissima ricostruzione di tali criteri così finendo, ad avviso dell’esponente, per istigare palesemente le banche commerciali alla pratica dell’usura.

La Banca d’Italia, pur affermando nella nota che nel TEG (tasso effettivo globale) vanno computati tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, arriva incredibilmente ad escludere gli interessi di mora dallo stesso: Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti al momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”. Tale interpretazione non ha alcun fondamento normativo, fatto pacificamente noto alla stessa Banca d’Italia. Infatti l’art. 644 c.p. testualmente e chiaramente punisce non solo chi si fa dare interessi usurari ma anche chi semplicemente li promette. Ergo il fatto che la promessa usuraria sia portata a termine con il successivo pagamento nulla rileva ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 644 c.p. Banca d’Italia pertanto afferma testualmente, inutile girarci intorno, che in caso d’inadempimento del proprio Cliente, è legittimo praticare usura. Ciò viene fatto attraverso l’astuzia di escludere il tasso di mora dal calcolo del TEG, astuzia che pare presupporre un dolo specifico.

Il parere di Banca Italia desta poi ancora più sconcerto laddove si prende atto che lo stesso pare una replica alla sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 9.01.2013 n. 350, che aveva confermato un indirizzo ormai ampiamente consolidato. La Cassazione infatti nelle motivazioni inequivocabilmente così si esprime: “La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto d’appello, risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione dei tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma secondo, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora. In claris non fit interpretatio. Dunque la Banca d’Italia cerca con tale nota di sovvertire il senso della citata sentenza invitando le banche a proseguire nella pratica illecita di cui si è detto.

Ancora una volta dunque ritengo doveroso agire per il rispetto della legalità Costituzionale formulando apposito esposto penale che metto a disposizione di ogni lettore che volesse scaricarlo per depositarlo in qualunque organo a ciò preposto (Polizia, Carabinieri) ovvero direttamente in Procura, previo inserimento dei propri dati e di apposizione della firma. Chi lo riterrà potrà lasciare la propria domiciliazione nel mio studio al fine di consentire l’eventuale tempestiva opposizione ad eventuali richieste di archiviazione, ovviamente l’opposizione sarebbe prestata gratuitamente a chi volesse conferirmi mandato trattandosi di una battaglia di libertà. 

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